Condominio e detrazione fiscale Irpef: agevolati gli interventi edilizi realizzati su tutte le parti comuni
Con la risoluzione n. 7/E del 12 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate, prendendo una definitiva posizione in merito alla detrazione fiscale riconosciuta dalla legge n. 449/1997 in caso di interventi edilizi realizzati dal Condominio, ha opportunamente precisato che tale agevolazione vale per tutte le parti comuni dell’edificio residenziale come definite dall’art. 1117, nn. 1, 2 e 3 del codice civile.
Come è noto, la
legge 27 dicembre 1997 n. 449 e il conseguente decreto di attuazione
(cfr. Decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41) accordano ai contribuenti interessati la facoltà di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese sostenutenel
corso dell’anno per la ristrutturazione di case di abitazione e di
parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, le spese per le quali è ammessa la detrazione fiscale attengono sia agli
interventi edilizi di cui alle lettere a) , b), c) e d) dell’art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457 realizzati sulle parti comuni di
edifici residenziali, sia agli interventi di cui alle lettere b), c),
d), del citato art. 31, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali.
una più restrittiva, favorevole a concedere la detrazione solo sui
lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali elencate
espressamente nel n. 1, dell’art. 1117 c.c. (cfr., Ris. n. 84/2007) e
l’altra, più ampliativa, incline al contrario ad ammettere
l’agevolazione per tutte le parti comuni contemplate dalla citata
disposizione codicistica (cfr., Cir. nn. 57/E e 121 del 1998),
l’Agenzia delle Entrate ha optato per tale ultima soluzione,
ritenendola più
rispondente a soddisfare la duplice finalità sottesa alla previsione
agevolativa: da un lato, incentivare gli interventi di riqualificazione
del patrimonio abitativo esistente, e dall’altro, facilitare
l’emersione di base imponibile da assoggettare a tassazione.