(Cass. n.5254/11)
La delibera che approva il rendiconto dell’amministratore può essere impugnata solo per ragioni di legittimità (e non per ragioni di merito). La delibera invalida deve considerarsi annullabile (e non nulla) e, pertanto deve essere impugnata nel termine di cui all’art.1137 c.c., cioè entro 30 giorni dalla data della delibera 8per i dissenzienti) o dalla comunicazione della medesima (per gli assenti).
Così ha stabilito la Corte di Cassazione secondo cui “… per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., comma 3 non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, restando esclusa una diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell’impugnazione della delibera, da considerarsi, perciò, annullabile …” (v., sul punto, Cass. 20 aprile 1994, n. 3747).