Non può essere revocato l’amministratore di condominio per sospetti di gravi irregolarità quando si sostenga che sia stato inerte in merito ad azioni giudiziarie da intraprendere contro l’impresa che ha effettuato lavori di manutenzione dello stabile.
“… in tema di condominio negli edifici, non sussiste il presupposto del fondato sospetto di gravi irregolarità ai fini della revoca dell’amministratore, ai sensi dell’art. 1129, comma 3, c.c., ove si deduca dal condomino ricorrente il pregiudizio o l’impedimento arrecato alla sua possibilità di agire in giudizio nei confronti dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione dell’edificio condominiale”.
Infatti, “… qualora i vizi delle opere appaltate riguardino porzioni del fabbricato di proprietà esclusiva, l’azione risarcitoria nei confronti dell’appaltatore va proposta esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, e non dall’amministratore del condominio, né tampoco da tutti i condomini in litisconsorzio necessario.
Quanto invece ai danni subiti dalle parti comuni del fabbricato, ciascun condomino, indipendentemente dall’operato dell’amministratore, può agire individualmente per il risarcimento nei confronti dell’appaltatore, a difesa dei propri diritti di comproprietario pro quota, ovvero intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata già legittimamente assunta dall’amministratore, o ancora esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza resa nei confronti del condominio”.