Condominio: non c’è bisogno del litisconsorzio quando l’azione è a tutela di cose comuni
L’azione volta a tutelare la proprietà comune in un palazzo può
essere presentata anche da un singolo condomino. Lo ha chiarito la
Cassazione con l’ordinanza 19329/2009 che ha accolto la domanda del
proprietario di un immobile diretta a ripristinare la canna fumaria
condominiale modificata dal titolare di un altro alloggio dello
stabile.
Secondo la Cassazione, infatti, nel giudizio instaurato a
tutela della proprietà comune per l’eliminazione di opere abusive
compiute da alcuni condomini non è necessaria l’integrazione del
contradditorio nei confronti degli altri comproprietari, potendo
ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune.