Condominio non paga danni da infiltrazioni se proprietario ha cambiato destinazione dei locali
In tema di danni causati da cose in custodia (nella fattispecie
infiltrazioni di acqua) Corte di Cassazione ha stabilito che non
sussiste l’obbligo di risarcimento danni da parte del condominio in
favore del proprietario di un magazzino se questi abbia adibito il
locale a negozio, modificandone la destinazione.
Modificando l’impostazione dei giudici di merito la Corte ha spiegato
che la fattispecie andava esaminata sulal base dell’art. 2051 tenendo
conto del caso fortuito e del fatto colposo del danneggiato.
Nella parte motiva della sentenza (n. 25239, depositata il 29 novembre
2011) si legge che “la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile
sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa, sia per la
sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi,
essendo esclusa solo dal caso fortuito, il quale può essere
rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal
fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere
del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da
affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno”.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità
del danno perchè chi lo aveva richiesto era proprietario di un magazzino
seminterrato e tale magazino era stato adibito a negozio pur non avendo
adeguato sistema di areazione.
La mancanza delle dovute norme di areazione, ha comportato l’aggravarsi
delle infiltrazioni.
Il proprietario del locale voleva imputare i danni al condominio in
qualità di custode delle parti comuni dell’edificio. Nel corso del
giudizio di merito però era emerso che la tecnica utilizzata per la
costruzione dell’edificio era idonea per un magazzino ma non per un
locale commerciale.
Pertanto, il fatto colposo del danneggiato, (individuato dalla corte
come fattore causale capace di interrompere qualsiasi collegamento
eziologico tra la cosa in custodia (i muri comuni) e l’evento di danno
(infiltrazioni di acqua ed umidità) è stato ravvisato nel mutamento di
destinazione d’uso del locale seminterrato che da magazzino era stato
trasformato in negozio.