Condominio – spese condominiali – 18.07.2006
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Benevento, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1751/C -2005 R.G.,vertente tra: Il Condominio di via ……………. in Benevento, in persona del suo amministratore, ……………..,rappresentato
e difeso dall’avv. ………………..,mandato a margine dell’atto di citazione
del 30.03.2005, a tanto autorizzato con delibera di assemblea
condominiale del 14.02.2004 e del 23.10.2004, ed selettivamente
domiciliato presso lo studio di questi in ……….. alla via ……….., –
Attore –
E……………., res. in …………., rappresentata e difesa dall’avv. …………………., ed elettivamente domiciliata pressolo
studio di questi in Benevento al Viale ……………….., giusta mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda
riconvenzionale, – Convenuta – attrice in riconvenzionale –
OGGETTO: Pagamento. CONCLUSIONI All’udienza del 17 maggio 2006 i difensori di entrambe le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Svolgimento del processo Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 12.07.2005 parte attrice, ha convenuto in giudizio………………..
per sentirla dichiarare debitrice nei confronti del Condominio e
condannarla alla restituzione in favore dello stesso dell’importo di
curo 1.216,64 oltre interessi; condannare la convenuta al pagamento
delle spese di lite con attribuzione. Parte
attrice ha a tal fine dedotto di essere creditore della signora …………..
di cui €.1.216,64 per quote condominiali straordinarie relative a
lavori fogne (€. 773,83), spurgo fogne (€. 105,52), rimborso spese
legali (€.149,23),spese
legali per lavori fogne, conguaglio bilancio consuntivo e gestione
30/08/2003 – 31/08/04 (€. 188,06) come da estratto conto rilasciato il
19.02.2005 dall’amministratore del condominio nonché della delibera
dell’Assemblea Condominiale del 29.08.03, del 14.02.04 e 23.10.04; che
vano era risultato ogni sollecito per ottenere il pagamento; checon
atto di citazione notificato 30.03.2005 aveva citato la convenuta
dinanzi questo ufficio per l’udienza del 27.05.2005 ma che la causa
erroneamente non era stata iscritta a ruolo. Instaurato il giudizio, si
costituiva in giudizio la convenuta e con comparsa di costituzione e
risposta contrastava la domanda e spiegava domanda riconvenzionale tesa
ad accertare che il condominio, in persona dell’amministratore p.t.,
era responsabile dei danni patrimoniali ed esistenziali arrecati alla
sua proprietà da lavori di manutenzione straordinaria condominiale
ordinati dall’amministratore p.t. dopo la delibera assembleare del
26.09.2002 per l’importo di curo 1489,00 o di ogni altra somma che
l’adito giudice ritenesse opportuna sempre nei limiti di curo 2.500,00;
Rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata e, per
l’effetto, in via riconvenzionale, condannare a titolo di
responsabilità ex art. 2043 c/o 2049 c/o 2050 c/o 2051, il condominio
al risarcimento dei danni subiti dalla stessa da quantificarsi sempre
nel limiti di euro 2.500,00, con vittoria delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio sulla fondatezza della pretesa avanzata dal Condominio di via ……………. nei confronti di………………..Infatti
il pagamento delle spese condominiali è configurato dalla prevalente
dottrina e giurisprudenza come obbligazione propter rem, cioè legata al
diritto di proprietà del singolo condomino, su di una porzione di
edificio del condominio.Nella
fattispecie l’esistenza del credito pari a euro 1.216,64 per quote
condominiali risulta dall’estratto conto del 19.02.2005 nonché delle
delibere di assemblea condominiale del 29.08.2003, 14.02.2004 e
23.10.2004 tutte agli atti.Inoltre
esistenza e l’ammontare del credito vantato dal Condominio non è mai
stato contestato dalla convenuta ….. la quale agisce in riconvenzionale
per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà a
seguito dei lavori di manutenzione straordinaria condominiale ordinati
dall’amministratore p.t. del condominio.Da
quanto innanzi ne consegue che la domanda proposta dall’attore con
l’atto introduttivo del presente giudizio è fondata e provata e va
accolta e la convenuta …………….. va condannata al pagamento in favore del
Condominio della somma di euro 1.216,64 .Relativamente
alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ……………… e tesa ad
ottenere il risarcimento dei danni arrecati al giardino di sua
proprietà osserva questo giudicante che i detti danni non sono mai
stati contestati dal Condominio. Al contrario il Condominio, nelle
varie assemblee, ha riconosciuto i danni lamentati dalla convenuta………….
deliberando altresì l’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino
del giardino della suddetta da realizzarsi ad opera della ditta Zollo
come si evince dal verbale dell’assemblea condominiale 29.08.2003. E,
nel successivo verbale del 14.02.2004, l’assemblea condominiale
dichiarava che null’altro era dovuta alla convenuta oltre quanto già
oggetto dell’impegno nell’assemblea del 18.10.2003.Tale
documentazione evidenzia la pacifica sussistenza della pretesa
creditoria da parte del Condominio di via ……………………. nei confronti della
………………. e la sussistenza anch’essa pacifica dei danni arrecati al
giardino di esclusiva proprietà di quest’ultima nel corso della
esecuzione dei lavori condominiali di manutenzione autorizzati
dall’amministratore.Invero
l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo giudicante
ritiene di aderire, ha statuito che il verbale di assemblea
condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi
fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento sia
sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto
probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della
manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la
sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che
sia richiesta ad substantiam ovvero ad probationem(Cass. 19 marzo 1996, n. 2297).Inoltre,
nel caso di specie, come innanzi detto, la sussistenza del danno
arrecato alla convenuta discende da un documento inequivocabile quale è
la delibera assembleare del 29.08.2003 approvata all’unanimità dalla
assemblea condominiale. In definitiva il condominio, con le delibere
agli atti, si è assunta la paternità dei lavori e ha riconosciuto idanni arrecati alla …………….. deliberando altresì la esecuzione dei lavori necessari al ripristino del giardino.Attesa
l’avvenuta deliberazione, come innanzi detto, era onere del Condominio,
nella persona del suo legale rappresentante p.t., di provvedere a far
eseguire quanto deliberato dall’assemblea condominiale, ovvero
ripristinare il giardino. Né può avere rilievo l’assunto dell’attore
che responsabile dei danni è la ditta appaltatrice dei lavori, atteso
che, nel caso in esame, trattatasi di lavori di manutenzione della rete
fognaria, come dedotto dalla stessa parte attrice, commissionati
dall’amministratore del Condominio, sul quale incombeva, quindi,
l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione degli stessi al fine di
evitare che venisse arrecato pregiudizio ad alcuno.Relativamente
al quantum debeatur, sono state avanzate varie richieste di
risarcimento danni in sede di assemblee condominiali dal Condomino …………
a mezzo del suo delegato …………….E’
stata altresì depositata agli atti dalla convenuta perizia tecnica
giurata redatta dal geom. che ne ha quantificato l’importo in euro
1.517,95 oltre iva.. L’importo determinato dal CTP appare a questo
giudicante eccessivo rispetto al danno effettivo quale emerge dalla
documentazione in atti e dalle fotografie allegate alla perizia stessa.
Ritiene questogiudicante
che, tenuto conto della documentazione in atti e che i lavori di
manutenzione da cui sono conseguiti i lamentati danni sono stati
eseguiti a beneficio di tutto il condominio e, quindi, anche del
condomino ……………, appare giusto ed equo determinarli in euro 1.000,00.Non va accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale proposta dalla Convenuta Cristallo perché non provata.Il
Condominio di via …………. va pertanto condannato al pagamento in favore
di …………, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla
domanda, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al giardino di sua
esclusiva proprietà a seguito dei lavori di manutenzione del fabbricato
condominialeSussistono giustificati motivi, in relazione all’esito del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
II
Giudice di Pace di Benevento, definitivaménte pronunciando sulla
domanda proposta dal Condominio Via …………..in Benevento, in persona del
suo amministratore, contro ……………… e sulla spiegata domanda
riconvenzionale, ognialtra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:1) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e per l’effetto condanna ………………. al pagamento nei confrontidel Condominio della somma di euro 1216,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ………….. e per l’effettocondanna
il Condominio di ………………….. al pagamento nei confronti della
convenuta-attrice in riconvenzionale …………, per la causale di cui alla
parte motiva, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalladomanda al soddisfo;.3) ) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 18 luglio 2006.Il Giudice di Pace