Condominio: vietato affiggere in bacheca i nominativi dei condomini morosi
L’affissione nella
bacheca condominiale dei debiti dei condomini costituisce un’illecita
diffusione dei dati personali degli stessi. E’ quanto ha stabilito la
Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 186/2011, con la quale è stato
accolto il ricorso della Signora D.L.C., fondato sulla violazione e
falsa applicazione del Dlgs. n.196 del 2003, artt.11 e 12.
Con l’ordinanza oggetto del presente commento, la Suprema Corte
ha ribaltato la decisione del giudice di prime cure, accogliendo il
ricorso. Nello specifico, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato
che i dati relativi alla posizione debitoria dei singoli partecipanti
al condominio sono, senz’altro, contabili ma ciò non toglie che si
tratti pur sempre di dati personali, e come tali, soggetti alla
relativa disciplina. Affinché sia lecito, il trattamento dei dati
personali deve avvenire “nell’osservanza
dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza
rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11
del codice )”.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha dunque stabilito che
l’interesse personale alla privacy del singolo condomino debba prevalere
rispetto a quello collettivo, relativo alla trasparenza ed efficienza
della gestione condominiale, fermo restando il diritto dei partecipanti
al condominio di conoscere la posizione debitoria degli altri
condomini, ma in questo caso, sarà opportuno rivolgersi
all’amministratore pt, per visionare tali dati.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso statuendo che il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio di diritto, secondo cui:”la
disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento
dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di
proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi
per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi
condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio,
possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali
riferibili al singolo condomino; pertanto – fermo il diritto di ciascun
condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti
altrui nei confronti della collettività condominiale – l’affissione
nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore,
dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo
partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di
quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee,
costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di
responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.
(Altalex, 24 gennaio 2011. Nota di Maria Elena Bagnato)
condominiale di ****, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Napoli il condominio ed il suo amministratore, T.G., per sentirli
condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’esposizione nella
bacheca condominiale di dati ritenuti sensibili, in violazione della
normativa sulla protezione dei dati personali, nonchè alla cessazione
dei comportamenti illegittimi.
cancelleria il 26 novembre 2008, ha rigettato la domanda, dichiarando
interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
dell’elenco dei condomini, con le relative quote condominiali, sia
correnti che arretrate, riferite per nome e cognome a ciascun
proprietario di piano o porzione di piano, non viola la disciplina
dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali,
approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
posizione giuridicamente tutelata. L’esibizione dei dati in oggetto è
funzionale alla buona amministrazione del condominio, consentendo a
tutti coloro che vi partecipano l’esatta conoscenza delle spese
condominiali e del riparto tra i condomini delle stesse, secondo le
tabelle millesimali.
efficienza, e di controllo dell’operato dell’amministratore, che prevale
sul diritto alla riservatezza, tanto più, per un verso, che non si
tratta di dati personali, sensibili, ma di meri dati contabili, di
interesse comune ai condomini, e, per l’altro verso, che l’esposizione
avviene all’interno degli spazi condominiali, sicchè l’accesso da parte
di terzi è meramente eventuale.
proposto ricorso, con atto notificato l’il gennaio 2010, sulla base di
un motivo.
cassazione della sentenza del Tribunale. Poichè, infatti, detta
pronuncia è stata resa in. una controversia riguardante l’applicazione
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, d’ora in poi, codice,
trova applicazione l’art. 152, comma 13, dello stesso codice, il quale
dichiara la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale
controversia (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2008, n. 24708) non
appellabile, ma immediatamente ricorribile per cassazione.
art. 380 bis c.p.c., il Collegio ritiene che l’applicazione di
siffatto regime impugnatorio non è impedita dal fatto che il giudice di
primo grado, dopo avere correttamente qualificato la domanda nel senso
che essa concerneva l’applicazione del codice della privacy, non si
sia conformato al rito speciale delineato dallo stesso art. 152, ma
abbia applicato, in un giudizio introdotto con citazione, il rito
ordinario, avendo omesso sia di prescrivere il termine per notificare
la domanda introduttiva al Garante per la protezione dei dati
personali, in modo da provocarne la partecipazione al giudizio, sia di
dare lettura del dispositivo in udienza. Infatti, ciò che vale ai fini
della individuazione del mezzo di impugnazione proponibile è che sia
stata posta una domanda concernente direttamente la protezione dei dati
personali secondo le norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, e che il
giudice abbia ritenuto esatta questa qualificazione, restando
irrilevante il tipo di procedimento adottato (cfr. Cass., sez. un., 1
febbraio 2008, n. 2434).
del Garante per la protezione dei dai personali in data 18 maggio 2006
(in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006) – denuncia violazione e
falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11 e 12,
dolendosi dell’illiceità della diffusione dei dati personali effettuata
dall’amministratore mediante l’affissione di avvisi di mora o comunque
di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali accessibili al
pubblico.
partecipanti al condominio, raccolti ed utilizzati per le finalità
riconducibili alla disciplina civilistica di cui all’art. 1117 c.c. e
ss., ed alle relative norme di attuazione, ivi compresi quelli relativi
alle posizioni debitorie di ciascuno nei confronti della collettività
condominiale, costituiscono dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma
1, lett. b).
essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal
fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile.
condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi,
hanno certamente una valenza contabile, di interesse ai fini della
gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati
personali, soggetti, in quanto tali, alla disciplina del codice e alle
regole generali per il trattamento che esso delinea.
sia anche sensibile (ossia idoneo a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ovvero, ancora,
idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), giacchè
l’appartenenza dell’informazione alla sottoclasse dei dati sensibili
comporta la previsione di una disciplina di tutela e di garanzia
ulteriore contro i rischi della circolazione (v., ad esempio, l’art. 26
del codice), in considerazione della intrinseca attitudine di questi
dati ad essere strumentalizzati per fini discriminatori.
delle spese, all’entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora
nel pagamento degli oneri pregressi possono senz’ altro essere oggetto
di trattamento, anche senza il consenso dell’interessato, come si ricava
dall’art. 24 del codice.
implicano che l’amministratore possa procedere alla raccolta,
registrazione, conservazione, elaborazione e selezione delle
informazioni concernenti le posizioni di dare ed avere dei singoli
partecipanti al condominio. Del pari, ragioni di buon andamento e di
trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i
condomini, non solo su iniziativa dell’amministratore in sede di
rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell’ambito delle informazioni
periodiche trasmesse nell’assolvimento degli obblighi scaturenti dal
mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo
questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull’attività
di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo
abilita a domandare in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla
situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano
eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.
avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e
di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono
raccolti (art. 11 del codice).
adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte
di persone estranee al condominio.
personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al
di là della giustificata comunicazione dell’informazione ai soggetti
interessati nell’ambito della compagine condominiale; tale affissione,
infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è
necessaria ai fini dell’amministrazione comune, ma, soprattutto, si
risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie
indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione,
come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli
artt. 11 e 15 del codice.
“diritto alla riservatezza”, “esigenze di efficienza”. Tale
bilanciamento non tiene conto del rango di diritto fondamentale assunto
dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall’art. 2
della Costituzione italiana e dall’art. 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea: un diritto a mantenere il controllo
sulle proprie informazioni che, spettando non solo alle persone in vista
ma a “chiunque” (art. 1 del codice) e ad “ogni persona” (art. 8 della
Carta) nei diversi contesti ed ambienti di vita, concorre a delineare
l’assetto di una società rispettosa dell’altro e della sua dignità in
condizioni di eguaglianza.
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il
trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di
proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi
per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi
condominiali, aperti all’accesso a terzi estranei al condominio, possano
essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al
singolo condomino;
su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della
collettività condominiale – l’affissione nella bacheca dell’androne
condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione
concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al
condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in
favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce
un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità
civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.
Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di
Napoli, in persona di diverso.