Condono e ferie, effetti cumulati. La sospensione dei termini è lunga
L’applicazione della sospensione dei termini contemplata dalla legge
289/2002 (legge dei condoni) deve essere considerata agli effetti dell’ordinaria
operatività della sospensione feriale prevista dalla legge 742/1962. Pertanto
deve considerarsi tempestiva l’impugnazione proposta entro il termine “lungo”
dal deposito della sentenza (con decorrenza dal 2 giugno 2004).
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione con nell’ordinanza
3776 del 15 febbraio, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale
in materia.
La vicenda ha per oggetto una sentenza della Commissione tributaria
regionale di Milano con la quale i giudici d’appello hanno dichiarato
inammissibile il gravame dell’Amministrazione finanziaria, in quanto proposto
dopo la scadenza del termine annuale (la controversia riguardava l’impugnazione
di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione).
Contro tale pronuncia di inammissibilità, l’Amministrazione propone ricorso
per Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 16,
comma 6, della legge 289/2002.
Per la Suprema corte, il ricorso deve essere accolto – e la sentenza
impugnata cassata con rinvio – sulla base di un consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr Cassazione, sentenze 22891/2005 e 21779/2005),
secondo cui “…in applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969,
i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e,
segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01
giugno 2004, ragion per cui, nel caso – in cui il deposito della sentenza di
primo grado era avvenuto il 24.09.2003 – deve ritenersi tempestiva la
proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, iniziando a decorrere il
termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 giugno 2004”.
La sentenza in commento, a parte la specifica tempistica, ci offre lo
spunto per chiarire i rapporti tra la normativa sul condono e quella che dispone
la sospensione feriale dei termini – trattandosi, in entrambi i casi, di norme
che dispongono comunque un differimento di termini processuali – alla luce
dell’interpretazione giurisprudenziale in materia.
Il quadro normativo di riferimento
Com’è noto, l’articolo 1 della legge 742/1969, dispone testualmente che
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove
il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo”.
L’articolo 16, comma 6, legge 289/2002, invece, prevede che “le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese
fino al 1° giugno 2004…”.
Anche nel processo tributario, al pari di quello civile, si possono
configurare due termini per l’impugnazione delle sentenze, quello breve e quello
lungo.
Il termine breve per impugnare la sentenza è di 60 giorni decorrenti dalla
notificazione della sentenza stessa a istanza di parte (articolo 51, comma 1,
Dlgs 546/1992), mentre, se nessuna delle parti provvede alla notificazione della
sentenza, si applica, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992, il
termine lungo di cui all’articolo 327 del codice processuale civile (un anno
dalla pubblicazione della sentenza). Nel termine lungo si deve tenere conto, ai
sensi del citato articolo 1 della legge 742/1969, della sospensione feriale dei
termini, e pertanto la sospensione cosiddetta “lunga” dura un anno e 46
giorni.
Per completezza, è opportuno ricordare che l’attuale versione dell’articolo
327 cpc, a seguito delle modifiche operate dalla legge 69/2009, fissa in sei
mesi il termine lungo per impugnare la sentenza.
L’orientamento giurisprudenziale
In merito all’interpretazione e al coordinamento del quadro normativo sopra
delineato, la Cassazione (sentenza 22891/2005) ha avuto modo di precisare che,
ai sensi dell’articolo 16, comma 6, legge 289/2002, i termini per la
proposizione del ricorso per Cassazione – relative a liti che possono essere
definite ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 della medesima
disposizione normativa – sono sospesi a decorrere dal 1° gennaio 2003 (data di
entrata in vigore della legge 289/2002) fino al 1° giugno 2004.
In questa ipotesi, il computo del termine è eseguito secondo la regola
ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli articoli 325 e 327 del cpc
(e, analogamente, per il processo tributario, dagli articoli 51 e 38, comma 3,
Dlgs 546/1992), integrati dal disposto di cui al richiamato articolo 1 della
legge 742/1969, recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale
decorso tra il 1° gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del
ricorso per Cassazione (o dell’appello), determinato secondo la regola
processuale emergente dal combinato disposto delle richiamate
disposizioni.
Secondo l’interpretazione della Corte suprema, se per effetto di tale
recupero, il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione
di cui all’articolo 16 della legge 289/2002) dovesse scadere nel periodo di
sospensione feriale – ossia dal 1° agosto al 15 settembre 2004 (o in data
successiva a tale periodo) – la scadenza del termine stesso deve essere spostata
dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per
completarne il computo.
Da ultimo, si osserva che il principio ermeneutico del cumulo dei termini
enunciato, è stato ribadito anche in una recentissima pronuncia dalla Cassazione
(2682/2011), sebbene relativa ad un’altra fattispecie di condono.
Infatti, anche per le fattispecie premiali di cui all’articolo 15 della
legge 289/2002 (rubricato “Definizione degli accertamenti, degli atti di
contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al
contraddittorio e dei processi verbali di constatazione”), i giudici di
piazza Cavour hanno ritenuto legittimo cumulare, ai sessanta giorni previsti per
la proposizione del ricorso introduttivo, il termine dei novanta giorni prevista
per la sospensione dei termini per l’accertamento con adesione, i quarantasei
giorni previsti per la sospensione feriale dei termini, nonché la sospensione
dei termini prevista dal comma 8 del citato articolo 15, secondo cui “dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2004 restano
sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento…