Condono, quando il Fisco dice "no" deve spiegare le ragioni giuridiche della sua decisione
Anche in riferimento al diniego del condono, ex art. 9-bis della L.
282/02, l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo ha lo scopo
di mettere in grado il destinatario di ricostruire l’iter
logico-giuridico seguito dall’Amministrazione allo scopo di verificare
la correttezza del potere in concreto esercitato, non potendo la
motivazione medesima esaurirsi in un mero riferimento alla norma
violata senza esplicitare le ragioni giuridiche ostative alla
definizione del condono stesso in presenza del versamento di una sola
rata; e ciò tanto più quando sussiste altra norma parallela (art. 8
della stessa legge) per effetto della quale il condono è consentito in
presenza del versamento della prima rata anche se non seguita dal
pagamento delle successive rate. Lo ha stabilito la Commissione
tributaria regionale di Bari (sentenza n. 85/2009). Le cartelle di
pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati prima del 1° giugno
2008, affette dal vizio di sottoscrizione da parte del responsabile del
procedimento amministrativo, sono annullabili: mentre, le cartelle di
pagamento emesse in relazione a ruoli consegnati successivamente al 1°
giugno 2008 sono nulle per effetto dell’inasprimento della sanzione
(nullità) che il legislatore ha voluto imprimere alla medesima
fattispecie.