Condotta antisindacale, non ha legittimazione ad agire il sindacato che non ha stipulato accordi nazionali
Le organizzazioni sindacali sono legittimate in base all’articolo 28
dello Statuto dei lavoratori a far reprimere la condotta antisindacale
del datore di lavoro solo se hanno sottoscritto accordi o contratti a
livello nazionale. In pratica, occorre che tale capacità contrattuale
nazionale si sia manifestata con riferimento al settore produttivo al
quale appartiene l’azienda contro la quale il sindacato intende
promuovere il procedimento ex articolo 28. Così la Cassazione con la
sentenza 5209/10 ha accolto il ricorso con cui un’azienda ha sostenuto
la carenza della legittimazione attiva ad agire ex articolo 28 del
sindacato nei suoi confronti, per la mancanza del requisito di
associazione sindacale nazionale. Nell’annullare il verdetto d’appello,
infatti, la sezione lavoro del Palazzaccio ha sottolineato che, nella
specie, non era stata riscontra un’attività sindacale a livello
nazionale in riferimento alla categoria dei lavoratori marittimi e, a
tal fine, non poteva attribuirsi rilievo alla circostanza che il
carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto
dell’organizzazione stessa. Sul punto, per maggiori chiarimenti, è
stata richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che
gli interessi che la procedura dell’articolo 28 intende proteggere non
sono quelli soggettivi dei singoli lavoratori né quelli localistici, ma
sono quelli di «un’associazione sindacale che opera a livello nazionale
per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel
livello».