Conduttore che riscatta immobile facendo valere la prelazione non è tenuto a pagare canoni sin dalla data della alienazione al terzo
Il conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, il quale abbia esercitato, con esito positivo, il diritto di riscatto del bene alienato ad un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, ed abbia continuato anche dopo l’alienazione a detenere l’immobile in forza di contratto di locazione, è tenuto alla corresponsione, in favore del proprietario, unicamente del prezzo di acquisto, e non anche dei canoni di locazione fino alla data in cui la sentenza di retratto sia divenuta efficace in virtù dell’integrale pagamento del corrispettivo. È questo il contenuto della sentenza n. 25230, depositata il 29 novembre 2011. La terza sezione civile spiega che l’esercizio del diritto di riscatto previsto dall’art. 39 della legge n. 392 del 1978 (equo canone) a favore del conduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso dall’abitazione, pretermesso nel caso di vendita del bene locato, ha come effetto la sostituzione ex tunc del titolare del diritto di riscatto al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. La pronuncia che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore è, dunque, di mero accertamento del già avvenuto trasferimento. La sentenza emessa dalla terza sezione civile del Palazzaccio è l’esito dell’impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva accolto la domanda della conduttrice dell’immobile commerciale, disponendo la sostituzione della medesima all’acquirente, nel contratto di compravendita stipulato da questi con il venditore.