Conduttore moroso, il pagamento troppo tardivo ”risolve”
Invero, dal punto di vista soggettivo, è rimasto sfornito di prova – attese le contrastanti risultanze della prova testimoniale raccolta in primo grado di cui ha peraltro dato atto lo stesso Tribunale (che ha parlato di “obiettiva lacunosità delle risultanze istruttorie delle prove orali fornite dal resistente”) – l’assunto del conduttore di un reiterato immotivato rifiuto opposto dalla conduttrice al pagamento dei canoni intimati, pur offerto secondo le modalità consolidatesi inter partes.
Del resto, se veramente tale “ostracismo” fosse stato posto in essere dalla locatrice, ben avrebbe potuto il conduttore tentare il pagamento spedendo dei vaglia postali, modalità invece adottata solo dopo la notifica dell’atto di intimazione.
Per quanto concerne, invece, il profilo oggettivo, deve ritenersi l’indubbia gravita dell’inadempimento posto in essere dall’odierno appellato in considerazione del notevolissimo ritardo nella mera offerta di pagamento dei due canoni intimati, quindi ben dopo l’instaurazione del presente giudizio e l’iscrizione della causa a ruolo, benché le parti avessero convenuto il pagamento in rate mensili anticipate, con l’ulteriore conseguenza dell’aggravamento della morosità dedotta in lite.
Invero non può non osservarsi che l’omesso pagamento dei canoni locatizi alle scadenze costituisce la violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione che incide in misura considerevole su tutta l’economia del contratto medesimo.
Peraltro la gravità del ritardato versamento appare palese anche con riferimento al disposto del richiamato art. 5 L. n. 392/78 (stante l’effettuazione dell’offerta di pagamento solo dopo la notificazione dell’atto di intimazione).
Ne deriva l’acclarata sussistenza di un grave inadempimento dell’odierno appellato, ampiamente giustificativo della richiesta risoluzione contrattuale.
Dal sin qui detto consegue che, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza gravata, va dichiarata la risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice