Congedi e permessi per assistenza a disabili gravi: i chiarimenti sulle novità
Con la circolare 6 marzo 2012, n. 32 l’INPS interviene in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, fornendo alcune indicazioni operative rispetto alle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del d.lgs. n. 119 del 18 luglio 2011, n. 119.
Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal d.lgs. 119/2011 vi sono quelle relative alle modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, alla concessione del congedo straordinario, ai permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazioni di gravità: temi sui quali si sofferma la circolare n. 32.
In particolare, per quanto riguarda le ipotesi di fruizione del prolungamento del congedo parentale, si stabilisce la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore, di beneficiare del prolungamento per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita del disabile in situazione di gravità. In buona sostanza la previsione incide sulla possibilità per i genitori di continuare a fruire, in alternativa a tale beneficio, dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Con riferimento ai permessi per l’assistenza a più persone disabili in situazione di gravità – si legge nella circolare INPS – l’art. 6 del d.lgs. n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari, dovendosi intendere la norma nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano decaduti o mancanti.
Di notevole impatto applicativo la previsione della circolare INPS relativamente alla documentazione da presentare per quei dipendenti che usufruiscano dei permessi per assistere la persona in situazione di handicap grave residente a distanza superiore ai 150 km. Infatti, vista l’attribuzione in capo al dipendente dell’onere della prova – come indicato dal d.lgs. n. 119/2011 -, il dipendente che abbia usufruito dei permessi, dovrà provare di essersi effettivamente recato nei giorni di fruizione degli stessi presso la residenza del familiare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.
In definitiva, viene indicato al dipendente di servirsi preferibilmente dell’uso di mezzi di trasporto pubblici, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Nel caso di utilizzo di mezzi privati, la circolare rimane generica evidenziando la necessità per il dipendente di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.
L’assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso ex lege 104/92 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro la idonea documentazione prevista. L’INPS, inoltre, informa che sono in corso di aggiornamento i modelli di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte e saranno pubblicati nel sito internet alla sezione “modulistica on line”.
Ulteriori indicazioni vengono fornite in tema di accertamento delle condizioni e alle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci rilasciate da chi non abbia diritto ad usufruire dei permessi di questo tipo. In particolare, nella circolare si preannuncia che annualmente l’INPS provvederà alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.