Congedi per cure e malattie, l’indennità è a carico del datore
Il Ministero del Lavoro ha spiegato che, in virtù del principio per cui l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, il meccanismo del computo deve essere sostenuto dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva presentato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione della norma (art. 7, D.Lgs. 119/2011) concernente la disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili e chiedendo se l’indennità prevista in ipotesi di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro oppure dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 42, L. n. 537/1993 e successive modifiche – norma che abroga le disposizioni in materia di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di un anno, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Questo congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di richiesta del dipendente accompagnata da idonea documentazione. Il meccanismo del computo dell’indennità deve essere sostenuto dal datore. Durante i giorni di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. L’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale.
Infine, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it