Coniuge separato? Può operare detrazione del 100% per figli a carico
Con la sentenza n. 14707, depositata il 18 giugno 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge separato può operare la detrazione del 100% per i figli a carico. Lo ha stabilito, in particolare la sezione tributaria del Palazzaccio, su ricorso di una donna separata e con due figlie a carico, affidate a lei dal giudice al momento della separazione dal marito. La protagonista della vicenda, dopo aver inserito nella dichiarazione dei redditi la detrazione totale per le figlie a carico, si era vista arriva dall’Ufficio delle Entrate un accertamento di 700 euro. Dopo varie battaglie legali, la donna aveva proposto ricorso in Cassazione, ottenendo l’accoglimento della domanda. I giudici di legittimità, in tema di Iperf, hanno infatti affermato che “la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, (…), a partire dall’anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (terzo comma). Dalla nozione di mancanza del coniuge sono quindi esclusi, a differenza di quanto disposto dalla previgente disciplina, i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al numero 2 del secondo comma, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli. La tipizzazione legislativa e l’autonoma regolamentazione delle diverse fattispecie della mancanza dell’altro genitore conseguenti, rispettivamente, alla sua non esistenza in vita o alla mancata assunzione legale di tale qualità, ovvero alla sopravvenienza di vicende attinenti esclusivamente al rapporto coniugale di genitori viventi, trova giustificazione nella scelta di non collocare il primo dei figli a carico al posto del coniuge separato – enucleandolo dal numero delle restanti persone- a carico – ove permanga l’inderogabile obbligo di entrambi i genitori, stabilito dall’art. 147 cod. civ., di provvedere al mantenimento della prole, fermo il detto beneficio del raddoppio dell’ordinaria detrazione a favore di quello a carico del quale sono posti i figli”.