Consiglio di Stato: Comune ‘ritardatario’ paga anche danno biologico al costruttore
Con la sentenza n. 1271 depositata il 28 febbraio 2011, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che il comune che ritarda nel rilasciare il permesso di costruire paga non solo il danno patrimoniale ma anche quello biologico e cioè la lesione alla salute derivante dall’inerzia della P.A. L’imprenditore davanti ai giudici amministrativi di secondo grado, è infatti riuscito a provare che l’inerzia della P.A. gli aveva creato uno squilibrio, concretizzatosi in uno stato di ansia e in vari disturbi di origine dermatologica. Grazie alla nuova formulazione dell’art. 2-bis della legge sul procedimento amministrativo, introdotto dalla legge 69/2009, l’imprenditore è riuscito così ad avere non solo il risarcimento del danno di origine patrimoniale ma anche il risarcimento dell’ingiusto danno da ritardo, basato sul non rispetto del termine di conclusione del procedimento. Secondo la ricostruzione della vicenda, in primo grado il Tar aveva respinto la richiesta dell’imprenditore che aveva quindi impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada, accogliendo il ricorso dell’uomo, hanno in proposito spiegato che “nel caso di specie, ricorre l’ipotesi in cui il privato invoca la tutela risarcitoria per i danni conseguenti al ritardo con cui l’amministrazione ha adottato un provvedimento a lui favorevole, ma emanato appunto con ritardo rispetto al termine previsto per quel determinato procedimento. Il ritardo procedimentale ha, quindi, determinato un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito nel caso di specie dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante. In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo (a condizione ovviamente che tale danno sussista e venga provato) e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica (Cons. Giust. Amm. reg. Sic., 4 novembre 2010 n. 1368, che, traendo argomenti dal citato art. 2-bis, ha aggiunto che il danno sussisterebbe anche se il procedimento autorizzatorio non si fosse ancora concluso e finanche se l’esito fosse stato in ipotesi negativo)”.