In tema di criteri per la valutazione dei candidati ammessi allo scrutinio comparativo per l’accesso alla qualifica di vice prefetto, trova applicazione il principio volto a raccordare il coefficiente riservato all’anzianità di carriera ad un contenuto numero di anni di servizio resi nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire. Ciò trova riscontro nell’art. 168 del T.U. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni, che collega detto coefficiente ad un periodo non eccedente i sei anni di servizio e risponde all’esigenza di non trasformare in un giudizio di avanzamento per mera anzianità una procedura di valutazione che deve, invece, fondarsi sul merito palesato in
servizio dal funzionario. Pertanto la scelta della P.A. di limitare – come nella fattispecie – in tre punti il coefficiente riservato all’anzianità di servizio è coerente con l’art. 7 del D.Lgs. 139 del 2000 (il quale disciplina le modalità di passaggio alla citata qualifica) e si sottrae da ogni censura di irragionevolezza e non congruità dello scopo perseguito.
Cons. Stato, Sez. VI, 8 giugno 2009, n. 3488