Consorzi di bonifica: cartella esattoriale illegittima in assenza di un beneficio
Commissione Tributaria Provinciale
Lecce
Sezione IX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
LECCE SEZIONE 9
riunita con intervento dei Signori:
TORIELLO FRANCESCO Presidente
ROMANO AUGUSTO Relatore
GUGLIELMO ANTONIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 4849/05
depositato il 27/06/2005
avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n.059 2005 00065556 87 TERRENI
2005 –
contro CONS. BON. LI FOGGI- UGENTO
proposto dal ricorrente:
C. A.
VIA XXXXXXXXXXXXXXXX
difeso da:
MATRANGA AVV. VINCENZO
VIA MONTI 40 73100 LECCE LE
RITENUTO IN FATTO
Avverso la cartella di pagamento emessa per conto del Consorzio di Bonifica Li Foggi – Ugento, relativa ai contributi consortili per l’anno 2005, è proposto il presente ricorso.
Il ricorrente eccepisce l’illegittimità e l’infondatezza della pretesa tributaria, difettandone i presupposti di legge, sia in punto di fatto che di diritto, e chiede l’annullamento dell’atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in base a quanto previsto dalla normativa regionale.
Presupposto dell’obbligazione contributiva è, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dall’esecuzione delle opere di bonifica.
La Legge della Regione Puglia n. 4 del 7-3-2003, accogliendo tale principio, fa carico ai Consorzi di Bonifica di riformulare i piani di contribuenza, rapportando gli oneri agli effettivi benefici delle opere di bonifica. Dispone, poi, l’annullamento delle iscrizioni a ruolo, riportate in cartelle esattoriali non ancora pagate alla data di entrata in vigore della legge per gli anni 2000-2001-2002, salva eventuale nuova iscrizione a ruolo, sulla base dei nuovi piani di contribuenza previsti dalla medesima nonna.
Ritiene la Commissione che, per effetto della legge innanzi citata, le iscrizioni a ruolo sono legittime solo se effettuate “in base ai nuovi piani di contribuenza”.
Pertanto, in assenza dei piani di contribuenza suddetti, atta data dell’iscrizione a ruolo in oggetto, deve essere annullata anche la cartella di pagamento impugnata, relativa ai contributi suddetti.
La particolarità della controversia, le precedenti incertezze giurisprudenziali e l’entrata in vigore della nuova legge regionale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate.
Lecce, 18/1/2007.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Augusto Romano) (Dott. Francesco Toriello)