Consulta: postacelere arriva tardi? Si può chiedere il risarcimento del danno
La Corte Costituzionale con sentenza
n.46/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6
del dpr n. 156/73 “nella parte in cui dispone che l’Amministrazione ed i
concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna
responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate
con il servizio postacelere”.
Il
caso preso in esame dalla Corte Costituzionale riguarda il caso di una
società che aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. per
ottenere il risarcimento dei danni che aveva subito per il ritardato
recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. Con quel
plico infatti era stata spedita la documentazione necessaria per la
partecipazione ad una gara per l’affidamento, tramite procedura
negoziata, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione.
la spedizione era finita nel posto sbagliato e la società era stata
esclusa dalla gara. Le Poste si erano limitate a riconoscere solo il
rimborso delle spese sostenute. Nell’affrontare la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli la
Consulta ha fatto notare innanzitutto che nonostante la norma sia stata
abrogata dall’art. 218 del decreto legislativo 259/2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche), “risulta, secondo la
motivazione non implausibile del giudice rimettente, applicabile
ratione temporis nel giudizio a quo”. La norma impugnata – spiega la
Corte – “determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio,
svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del
servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le
esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore
avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione
puramente amministrativa del servizio postale, e quindi ‘la possibilità
di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di
garantire la discrezionalità dell’Amministrazione’ (sentenza n. 463 del
1997). Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del
canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti
dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale
dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza
di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il
ritardato recapito delle spedizioni di postacelere”.