Consumatori, cosa acquistata, denuncia dei vizi, diritti, domanda, rigetto Tribunale Torre Annunziata, sez. II civile, sentenza 19.06.2009
Con riferimento ai diritti del consumatore, la domanda diretta ad
ottenere l’accertamento nella cosa compravenduta della sussistenza di
vizi, che determinino l’obbligo del venditore al ripristino della
conformità del bene ovvero alla riduzione del prezzo, deve essere
rigettata qualora la denuncia delle difformità non precisi l’epoca
della scoperta delle stesse. (1-2)
(*) Riferimenti normativi: art. 1490 c.c..
(1) In materia di tutela del consumatore e prodotto difettoso, si veda Cassazione civile 6007/2008.
(2) In tema di tutela del consumatore e prodotto difettoso, si veda Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 17.04.2008 n° C-404/06.Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
Sentenza 19 giugno 2009
(G. U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
la dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, in qualità di giudice unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella
causa iscritta al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi
civili per l’anno xxxx avente ad oggetto: responsabilità ex art. 129
Codice del consumoTRA
xxxxxxxx, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione, dall’avv.to
ATTRICE
E
xxxxxxxx
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa,
come da mandato in calce alla citazione notificata, dagli avv.ti
Massimo Bonifacio e Vincenzo Grimaldi ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Castellammare di Stabia, viale Europa n. 41CONVENUTA
CONCLUSIONI
dell’attrice: condannarsi la convenuta al ripristino della conformità
del bene o dichiarare la riduzione del prezzo con condanna al
risarcimento dei danni oltre interessi e rivalutazione e con vittoria
delle spese di lite.CONCLUSIONI della convenuta: dichiararsi
l’incompetenza territoriale e funzionale del Giudice adito e rigettarsi
la domanda con vittoria delle spese di lite.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato, xxxxxxx, premesso che in data
23.6.2006, in virtù di contratto di compravendita, aveva acquistato
presso la Concessionaria Xxxxx, mod. Xxxxx, tg. xxxxxxxx; che quando la
suddetta autovettura era marciante era stato scoperto gas di scarico
all’interno dell’abitacolo; che tale inconveniente era stato subito
denunciato alla Concessionaria e alla xxxx S.p.a. che, a seguito di
approssimative verifiche tecniche effettuate, avevano sempre escluso
alcuna fuoriuscita di gas; che, ogni volta che si procedeva
all’utilizzazione dell’autovettura, la presenza di scarico era divenuta
intollerabile; che essa istante, a tutela della propria incolumità
fisica, aveva fatto eseguire dalla Xxx S.r.l. una indagine tecnica per
accertare gli inconvenienti lamentati; che era così stato accertato
reflusso di gas di combustione all’interno dell’abitacolo e che le
concentrazioni di ossido di azoto e di anidride carbonica superavano il
limite di tollerabilità per la salute umana; che, essendo stata vietata
l’utilizzazione dell’autovettura, essa era stata depositata in sosta
tecnica presso un’autofficina di proprietà di Xxxxx; che inutilmente
erano state inviate raccomandate con le quali la convenuta era stata
diffidata a provvedere alla eliminazione dei vizi e difetti
dell’autovettura in questione; tanto premesso, conveniva in giudizio la
Concessionaria xxxx xxxxxx s.r.l. per sentir condannare la convenuta al
ripristino senza spese della conformità del bene o sentir dichiarare la
riduzione del prezzo con condanna al risarcimento dei danni oltre
interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.Si
costituiva la convenuta con comparsa di costituzione e risposta nella
quale eccepiva, in primo luogo, l’incompetenza territoriale –
funzionale del Tribunale adito a favore della sezione distaccata di
Castellammare di Stabia chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda
perché infondata.La causa, rinviata per la precisazione delle
conclusioni, all’udienza del 13.3.2009, sulle conclusioni di cui in
epigrafe, veniva riservata in decisione con concessione dei termini di
cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e
memorie di replica.MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente,
va disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta
prospettata, peraltro, nei termini in cui è formulata come questione di
ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate del
tribunale.Invero, come disposto dalla norma di cui all’art. 33
bis la quale considera vessatoria la clausola che stabilisce un foro
competente diverso da quello del luogo in cui ha la residenza o il
domicilio il consumatore, si desume, alla luce anche
dell’interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte di
Cassazione, che la competenza territoriale esclusiva nelle
controversie, come quella in esame, tra consumatore e professionista,
si radica nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda non possa essere accolta.
Invero,
l’ attrice ha formulato una domanda nei confronti del venditore basata
sulla disposizione di cui all’art. 129 del Codice del consumo.Orbene,
la possibilità di proporre la suddetta domanda è soggetta a determinate
condizioni poste dalla medesima normativa tra le quali si pone quella
di cui all’art. 132 che stabilisce la decadenza del consumatore se la
denuncia della mancanza di conformità del prodotto non è effettuata
entro due mesi dalla scoperta del vizio.L’attrice, nella
fattispecie, lungi dal precisare l’epoca della scoperta del vizio, si è
limitata in modo alquanto generico a riferire che dopo qualche tempo
dall’acquisto l’inconveniente cominciò a manifestarsi, né ha
articolato, in sede di formulazione delle istanze istruttorie,
circostanze dalle quali potersi desumere tale epoca.In
particolare, i capi su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale
chiesta, e non ammessa, concernevano tutti circostanze documentalmente
provabili o implicanti valutazioni da demandare ad un tecnico.Del
resto, la C.T.U. non avrebbe avuto alcun esito certo dovendo avere ad
oggetto un’autovettura acquistata quasi tre anni addietro né avrebbe
potuto basarsi sulla perizia di parte non giurata che rappresenta
documento di parte e non avente data certa.Mancando la prova
circa la data di scoperta dell’inconveniente lamentato, risalendo le
raccomandate di denuncia dei vizi inviate dall’attrice al produttore e
al venditore al giugno del 2007, dopo cioè un anno dall’acquisto, e non
potendo precisarsi la distanza temporale tra esse e la scoperta del
vizio stesso, non può valutarsi con certezza la tempestività della
denuncia stessa, tempestività che sarebbe stato onere dell’attrice
provare anche attraverso un accertamento tecnico preventivo eseguito
sull’autovettura appena scoperto l’inconveniente o appena ricevuti gli
esiti delle indagini effettuate dal venditore o dalla società
contattata per l’accertamento di quanto lamentato.Ne consegue che la domanda non può essere accolta.
Sussistono,
tuttavia, giusti motivi, tenuto conto della natura della causa e delle
difficoltà dell’accertamento dovute anche al tempo trascorso, per
dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.P.Q.M.
Il
Tribunale, in persona del suindicato giudice unico, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da Xxxxx, nei confronti della
Concessionaria XXXXXX S.r.l., così provvede:1. rigetta la domanda;
2. dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Torre Annunziata, 19.6.2009.
IL GIUDICE
dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi