Consumatori, stop alle pratiche sleali
Dalle visite non gradite a casa, alle telefonate promozionali insistenti, al pressing psicologico. Il CdM ha approvato due decreti legislativi a tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli |
Stop alle pratiche commerciali scorrette e aggressive, agli operatori disonesti e alle pubblicità ingannevoli sia attraverso il ‘porta a porta’, che attraverso il telefono e un sito web all’estero. Il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato due decreti legislativi che assicurano maggiori tutele ai consumatori: con questo via libera l’Italia è tra i primi paesi a recepire la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l’Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani, che ha commentato: “Altri passi avanti a tutela del consumatori”. Il primo decreto legislativo, diventato oggi legge, vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori; il secondo disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese. In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dell’Antitrust. Ma quali sono i comportamenti vietati? Ecco la lista nera a tutela dei consumatori:
1) Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/29/Ce in materia di pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori In primo luogo, il decreto assicura l’uniformità e la trasparenza delle disposizioni all’interno dell’Unione Europea. A livello nazionale, i consumatori si sentiranno più sicuri anche nei loro acquisti nazionali e i professionisti beneficeranno della maggiore semplicità di dover seguire un’unica normativa europea, accrescendo la certezza del diritto con una riduzione delle spese. Un più efficiente controllo sarà vantaggioso anche per chi svolge la propria attività in maniera corretta. Questa disciplina, inoltre, consente di proteggere i consumatori vulnerabili. Campo di applicazione Infatti, il nuovo campo di applicazione non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. Sanzioni Competenze dell’Antitrust 2) Decreto legislativo di recepimento dell’art. 14 della direttiva 2005/29/ in materia di pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti Campo di applicazione La presente normativa impatta sulle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo in quanto la disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti, non più attinente ai rapporti tra professionisti e consumatori, ne viene espunta, assumendo la veste di un apposito decreto legislativo a se stante con ambito di applicazione limitato ai rapporti tra professionisti. Quanto alle disposizioni recate nel testo del presente decreto legislativo, viene sostanzialmente riprodotto l’impianto normativo già previsto dagli articoli da 18 a 27 del codice del consumo. Competenze dell’Antitrust e sanzioni |