Contenimento della spesa di regioni ed enti locali Decreto Legge 25.01.2010 n° 2 , G.U. 26.01.2010
Contenimento della spesa nelle Regioni e negli Enti locali prima dello svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative.
E’
questo il principale l’obiettivo del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, rubricato “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.
Tra le altre novità segnaliamo:
- la riduzione dei consiglieri comunali;
- la
ridefinizione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dell’indennità di funzione, dell’indennità di carica, della diaria, del
rimborso spese e di qualsiasi titolo che viene percepito dai
consiglieri regionali. Tali somme non devono eccedere complessivamente,
in alcun caso, l’indennità spettante ai membri del Parlamento; - l’emanazione
di un decreto da parte del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, che provvede per l’anno 2010
alla riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti.
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 2
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. (10G0015)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di assicurare l’assetto organizzativo ottimale
delle amministrazioni interessate e il contenimento delle spese, in
tempo utile prima dell’avvio delle operazioni connesse allo svolgimento
delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonche’
di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza
dell’efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione
di organi e apparati amministrativi degli enti locali;
Ritenuta
altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni
volte ad assicurare la funzionalita’ degli enti locali, con particolare
riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali agli stessi
enti locali ed alle procedure di approvazione dei bilanci di
previsione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
semplificazione normativa, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali
1.
All’articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’interno,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, provvede per l’anno 2010 alla corrispondente riduzione, in
proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario
spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il
Ministro dell’interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione,
in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario
spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell’anno ha luogo il
rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo
periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali»
sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».
2.
Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si
applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il
rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo
rinnovo.
Art. 2
Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province
1.
Entro il 30 novembre 2010 e’ ridefinita la tabella delle circoscrizioni
dei collegi ai sensi dell’articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122,
e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli
provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero
dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 1, comma
1, e’ efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
Art. 3
Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni
1.
Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo
del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, definisce l’importo degli emolumenti e delle
utilita’, comunque denominati, ivi compresi l’indennita’ di funzione,
l’indennita’ di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque
titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtu’ del loro mandato,
in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso,
l’indennita’ spettante ai membri del Parlamento.
Art. 4
Disposizioni per la funzionalita’ degli enti locali
1.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali
e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono
confermate, per l’anno 2010, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per
l’anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo
2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed
alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3.
Sono prorogate per l’anno 2010 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, confermate per l’anno 2009 dall’articolo
2-quater, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.
All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 23
e’ inserito il seguente: «23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
Ministero dell’interno attribuisce, in favore di province e comuni,
fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per
incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione
anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono
corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare
fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni
anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una
certificazione le cui modalita’ sono stabilite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del
complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».
5.
Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 23-bis della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dal comma 4, e’ adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. All’articolo 2, comma 194, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «in favore del comune di
Roma» sono soppresse.
7. All’articolo 2, comma 195, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote
dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune
di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo
78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero
attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni
nei suddetti limiti»; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di cui un sesto al comune di Roma e cinque sesti al Commissario
straordinario del Governo».
8. All’articolo 2, comma 196,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono
sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»; b)
al primo periodo le parole: «concorrenza dell’importo» sono sostituite
dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sesti dell’importo» e le
parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse; c) al secondo
periodo, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze e il»
le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti:
«Commissario straordinario del Governo»; d) al secondo periodo le
parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle
seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli
immobili di cui al comma 190»; e) al secondo periodo, dopo le parole:
«il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il
ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al
comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».
9.
Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall’articolo 27, comma 14, della legge 23
luglio 2009, n. 99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle
isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel
Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa
tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008
dal Comitato direttivo dell’Associazione nazionale comuni isole minori
(ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti
con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento
all’anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria
prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a
Roma, addi’ 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Maroni, Ministro dell’interno
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le Regioni
DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010 Finalmente si incomincia a voler risanare l’economia, partendo dalle tasche di chi ci governa
decreto legge 25 gennaio 2010 Sono contenta della riduzione delle indennità di chi governa.