Contenzioso a ritmi serrati
Neanche il tempo di godersi le vacanze. Al ritorno dalle ferie il calendario delle liti fiscali non darà tregua e potrebbe provocare un vero e proprio stress da contenzioso. Merito della manovra (e in parte anche della conversione del decreto Sviluppo) che ha messo in fila una serie di date e scadenze-chiave destinati a cambiare radicalmente i comportamenti di contribuenti e le strategie difensive dei professionisti che li assistono. Appena due settimane dopo la riapertura dei battenti delle Commissioni tributarie, senza considerare i rischi connessi alla norma sulle incompatibilità (si veda la pagina a lato), scatta la rivoluzione copernicana dell’accertamento. Dal 1° ottobre, infatti, gli avvisi dell’agenzia delle Entrate diventeranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica. A partire da quella data, i tempi della difesa saranno scanditi dalla coincidenza dei termini tra presentazione del ricorso e quello del pagamento altrimenti il testimone passerà ad Equitalia per l’avvio della riscossione. Un “aiuto” è arrivato dalla conversione del Dl Sviluppo che ha disposto il blocco automatico dell’esecuzione forzata per 180 giorni, in caso di affidamento della somma accertata ad Equitalia, ma non ha affatto inciso sulle misure cautelari che possono essere adottate per la tutela del credito: quindi resta sempre possibile, per esempio, l’ipotesi dell’iscrizione di ipoteca. Ecco perché i 180 giorni dovranno servire per ottenere una sospensiva dalla Commissione tributaria, che sarà chiamata ora a decidere proprio entro questo intervallo temporale.
Già questo potrebbe bastare a garantire un ritorno non proprio sereno. Ma contribuenti e difensori non dovranno guardare solo al futuro. La possibilità di chiudere le liti con le Entrate pendenti al 1° maggio scorso per un valore non superiore a 20mila euro presenta una serie di tappe forzate. La valutazione sulla convenienza o meno nel chiudere la partita col Fisco deve essere effettuata entro la fine di novembre: il 30 di quel mese, in perfetta coincidenza con la scadenza degli acconti, bisognerà pagare la somma dovuta in relazione al valore della controversia ed esito del precedente giudizio. E si tratterà, quasi certamente, di una data che condizionerà anche il passaggio successivo: la presentazione del l’istanza di definizione da redigere e trasmettere, con modalità ancora da definire, entro il 31 marzo del prossimo anno.
La definizione condizionerà comunque l’attività processuale in relazione alle controversie che possono essere chiuse. Fino alla prossima estate, per l’esattezza fino al 30 giugno 2012, sono sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, compresi quelli per la costituzione in giudizio. Nel frattempo, però, bisognerà fare i conti in senso stretto con gli avvisi di accertamento che arriveranno dal 1° aprile del prossimo anno e che, se la somma contestata rientra nella soglia dei 20mila euro, imporrà a contribuenti e professionisti un procedimento completamente diverso: bisognerà, quindi, abituarsi al reclamo e a una nuova fase pre-contenziosa con le Entrate.