Controversie in materia di telefonia: indennizzo automatico con accredito diretto nelle fatture, a partire dalla prima emessa dopo l’accertamento del disservizio da parte dell’utente.
L’accertamento dovrà essere compiuto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte dell’utente.
Viene, inoltre, precisato che nel caso in cui la somma da corrispondere a titolo di indennizzo sia superiore all’importo della prima fattura utile, la parte eccedente (se superiore ad euro 100,00) verrà corrisposta attraverso un assegno o un bonifico bancario entro il termine di giorni 30 dalla data di emissione della fattura.
Per quelle utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2011, n. 60 la deliberazione 16 febbraio 2011 dell’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni) recante “Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”.
Tale deliberazione contiene un regolamento in materia di indennizzi da applicare nella definizione delle controversie tra operatori di telefonia, internet e tv a pagamento e utenti, le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 15 marzo 2011.
In tema di esclusione degli indennizzi, all’articolo 14 di tale regolamento, viene precisato che nelle ipotesi in cui l’utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione in maniera anomala (o non conforme alle condizioni del contratto stipulato) devono essere esclusi gli indennizzi per i disservizi conseguenti o collegati a tale utilizzo.
Si specifica, altresì, che per utilizzo anomalo si intende il traffico dal quale deriva un vantaggio complessivo in termini di autoricarica superiore ad euro 300,00 mensili.