Contenzioso tributario: giudizi concernenti atti della riscossione
Il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 aprile 2012, n. 12.
Se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, è necessario che lo stesso Ufficio eccepisca il difetto di legittimazione passiva. In via prudenziale e in attesa che si consolidi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, si ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente della riscossione in applicazione dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (circolare n. 51/2008).
Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, eccependo anche (o solo) vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, è onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’Ufficio, sempre ai sensi dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.