Continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010
Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio
scolastico ed educativo, per l’anno scolastico 2009-2010
l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza
temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere
dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito
nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA inserito nelle
graduatorie permanenti, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di
contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività
didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel
medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una
supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare
per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per
carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a
tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Lo prevede il Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 134 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274) convertito in Legge 24 novembre 2009, n. 167.
In
base al provvedimento l’amministrazione scolastica può promuovere, in
collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a
disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi,
prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario,
anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da
realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari
della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, di cui può
essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle
risorse messe a disposizione dalle regioni.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134
Testo
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (in Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 223 del 25 settembre 2009), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167,
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante:
«Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio
scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010». (09A14318)
Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. All’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 e’ aggiunto, in fine, il seguente:
((
«14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo,
possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo
nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e
sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e
dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n.296, e successive modificazioni».
1-bis. In attuazione del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del
conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di
posta elettronica certificata. ))
2. Tenuto conto di quanto
previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita’ e la
continuita’ del servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico
2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio
1999, n.124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle
supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per
assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a
prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto, al
personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste
dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,
n.296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,
gia’ destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attivita’ didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009 (( o
che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le
graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, ))
che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la
stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia
destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti
collocato a riposo.
3. L’amministrazione scolastica puo’
promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse
finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della
durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attivita’ di
carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo
dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo
dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori
dell’indennita’ di disoccupazione, cui puo’ essere corrisposta
un’indennita’ di partecipazione a carico delle risorse messe a
disposizione dalle regioni.
4. Al personale di cui ai commi 2 e
3 e’ riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli
fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento
previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n.296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato
articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
((
4-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2010-2011, il termine di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333, e’
prorogato al 31 agosto 2010.
4-ter. La lettera c) del comma 605
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e’ consentito ai
docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella
provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette
graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere
inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima
posizione di III fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il
quale il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per
il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.97 del
2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.143 del 2004, e’
improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun
candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione
dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella
graduatoria.
4-quater. Nelle operazioni di integrazione e di
aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n.143, trasformate in graduatorie ad esaurimento
dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n.296 del
2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1
settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non e’
consentito modificare la scelta gia’ precedentemente effettuata in
merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in
relazione ad una o piu’ specifiche graduatorie.
4-quinquies. A
decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non e’ consentita la
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia’
stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di
posti di insegnamento o classi di concorso.
4-sexies. Restano
validi, secondo quanto gia’ stabilito dall’articolo 36, comma 1-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, l’abilitazione
all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno
conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca n.21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n.143, purche’ in possesso dei prescritti
requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma
1-bis, del decreto-legge n.207 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.
4-septies.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai
docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la
scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
n.21 del 9 febbraio 2005 e n.85 del 18 novembre 2005, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, e’ titolo valido per
la partecipazione a tutte le procedure di mobilita’ professionale
previste dalla normativa vigente.
4-octies. A decorrere
dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di
avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, o
dalla legge 12 marzo 1999, n.68, all’atto della richiesta di
inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di
residenza, trasmettono alle autorita’ scolastiche della provincia nella
cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica
originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno
diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale gia’ inserito
nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la certificazione e’ trasmessa nei termini stabiliti dal
regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-novies. A decorrere
dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-octies, i dirigenti
scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di
residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma
4-octies all’ufficio scolastico regionale competente.
4-decies.
Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-octies e 4-novies, le
autorita’ scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche
con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a
fruire dei benefici previsti dalle citate norme;
questi ultimi
sono svolti presso un’unita’ sanitaria locale diversa da quella che ha
esaminato la documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n.104, individuata secondo criteri di competenza
stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undecies.
4-undecies.
Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le
disposizioni necessarie per l’esecuzione delle norme di cui ai commi da
4-octies a 4-decies.
4-duodecies. All’articolo 427, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il
beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve
possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta
dell’interessato il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca puo’ limitare gli effetti del riconoscimento previsti
dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, ai soli
fini dell’accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua
tedesca della provincia di Bolzano».
4-terdecies. Al fine di
favorire l’occupazione e la formazione, nonche’ la ricollocazione dei
soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-bis dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n.124, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo,
all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo
le parole: «banca dati» sono inserite le seguenti: «nella quale
confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di
trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per
la gestione dei relativi trattamenti e»; dopo le parole: «e successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «le regioni, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la societa’ Italia
lavoro Spa e l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori» e le parole: «, e provvede» sono sostituite dalle
seguenti: «. L’INPS provvede altresi’ al monitoraggio».
4-quaterdecies.
Per i fini di cui al comma 4-terdecies, al decreto legislativo 10
settembre 2003, n.276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell’articolo 8 sono abrogati;
b) all’articolo 15, comma 4, lettera a), il numero 3) e’ sostituito dal seguente:
«3)
alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione
dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del
processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche
gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione
delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro».
4-quinquiesdecies. L’annullamento
di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di
dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio
2008, n.140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai
candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei siano
stati assunti in servizio. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-sexiesdecies. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». ))
Art. 1-bis
Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie
((
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico
attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la
realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia
di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste
inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte
le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.
2.
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici
interessati all’applicazione del comma 1, l’entita’ delle somme da
trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione
alle scuole statali per le spese di funzionamento.
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2010, l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e’
finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma
degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla
valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche’ alle
innovazioni tecnologiche presso le scuole statali.
5. A
decorrere dall’anno 2010, le risorse disponibili di cui all’articolo 2,
comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.1, possono essere utilizzate
anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A
tal fine, con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n.262, sono annualmente definiti anche il
programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli
studenti, nonche’ il riparto delle risorse complessivamente disponibili
tra la suddetta finalita’ e quella della valorizzazione delle
eccellenze di cui all’articolo 2, comma 5, della citata legge n.1 del
2007. Le somme disponibili nel bilancio dell’Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla
valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle
finalita’ di cui al presente comma.
6. Il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, per l’anno 2009,
puo’ avvalersi del disposto dell’articolo 1, comma 602, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
Art. 1-ter
Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie
((
1. All’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1
settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n.169, dopo le parole: «Salva la ricorrenza di specifiche
e motivate esigenze» sono inserite le seguenti: «, connesse con la
modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in
formato misto o scaricabili da internet». ))
Art. 1-quater
Anagrafe degli studenti
((
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n.76, dopo le parole: «dei singoli studenti» sono inserite le seguenti:
«e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,».
2.
All’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.76 del 2005
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca acquisisce dalle
istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili
e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al
contrasto della dispersione scolastica». ))
Art. 1-quinquies
Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato
((
1. All’articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: «Sostengono altresi’ l’esame preliminare, sulle materie
previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso
di idoneita’ o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato
il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere
scrutinati per l’ammissione all’esame.». ))
Art. 2.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.