Contratti a tempo determinato: le ragioni sostitutive al vaglio della Cassazione
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, nel
pronunciarsi su diverse questioni inerenti il contratto a tempo
determinato e, tra queste, nel rigettare la questione di legittimità
dell’art. 1, comma 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001, ha stabilito che il
comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in base al quale
l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita per
ragioni di carattere sostitutivo, va interpretato sulla base del
disposto del successivo comma 2 in cui si statuisce che “l’apposizione
del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni
di cui al comma 1”.
contratto, del nominativo del lavoratore da sostituire. Solamente in
questo modo potrà essere correttamente configurato il rapporto a tempo
determinato.
La giurisprudenza di merito successiva ha tenuto in
questi mesi un orientamento non uniforme perché in alcuni casi si è
conformata all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale
mentre, in altri casi, ha preferito discostarsi da tale orientamento.
Intervengono,
ora, in materia di ragioni sostitutive nei contratti a tempo
determinato, due sentenze della Corte di Cassazione, la n. 1576 e la n.
1577 entrambe del 26 gennaio 2010, le quali forniscono una nuova
opzione interpretativa e, senza disattendere l’orientamento della Corte
Costituzionale, individuano alcuni correttivi all’onere di
specificazione del nome del lavoratore sostituito nei casi di
sostituzione di una pluralità di lavoratori.