Contratti a termine, per interpretare gli accordi attuativi basta il significato letterale
Può bastare il significato letterale per interpretare gli accordi
attuativi che, come nel caso in esame, stabilivano termini successivi
di scadenza alla facoltà dell’impresa di assumere per esigenze
eccezionali personale a tempo determinato. Gli accordi sindacali
rientrano nei contratti collettivi di diritto comune. Inutile, quindi,
lanciarsi in complicate interpretazioni sulla volontà delle parti: il
significato letterale, quando è univoco, resta il miglior canone
interpretativo. È quanto emerge dalla sentenza 1749/10 con cui la
Cassazione ha confermato nei confronti di un lavoratore la sussistenza
di un contratto a tempo indeterminato nel rapporto con Poste Italiane,
in seguito all’accoglimento della domanda di accertamento della nullità
del termine apposto al contratto di lavoro concluso il 1° marzo 2000.
In particolare, la sezione lavoro del Palazzaccio ha ricordato che, ai
fini della ricostruzione della volontà contrattuale delle parti, quando
risulta univoco il tenore delle espressioni utilizzate nel “patto” con
i sindacati, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi.
Parametri, quest’ultimi, che esplicano solo una funzione sussidiaria e
complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti ad
interpretazioni contrastanti.