Contratti telematici: clausole vessatorie valide solo con firma digitale
Il tribunale di Catanzaro con l’ordinanza 30 aprile 2012 analizza dal punto di vista giuridico con notevole grado di approfondimento il mondo dell’e-commerce ed in particolare quello di eBay, portale sicuramente tra i più rappresentativi in ambito internazionale.
Il caso è quello di un operatore commerciale Clotec Elettronica e Tecnologia di D.C., presente su eBay per svolgere attività di commercializzazione tramite internet di prodotti di elettronica, informatica, modellismo, subacquea ed altro, che vede il proprio account professionale clotec_com sospeso dagli amministratori di eBay. Naturalmente il ricorrente chiede con provvedimento d’urgenza la riattivazione dell’account che gli viene negato in primo grado, mentre il Tribunale di Catanzaro riforma la precedente decisione accogliendo il ricorso.
Complesse ed approfondite sono le considerazioni che hanno convinto il Tribunale circa la legittimità della richiesta del ricorrente con la conseguente configurabilità del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Innanzitutto l’organo giudicante ritiene che legittimata passiva sia unicamente eBay Europe s.a.r.l. in quanto come previsto dagli accordi il ricorrente risiede nell’Unione Europea. Inoltre non si applica al caso di specie il codice del consumo dovendo escludere che la Clotec Elettronica e Tecnologia possa assumere la natura di consumatore. Lo stesso tribunale esclude anche che il rapporto negoziale oggetto del contenzioso possa rientrare nell’ambito di applicazione della legge 192/98 che disciplina la subfornitura nelle attività produttive.
L’organo giudicante, quindi, giunge all’individuazione corretta della fattispecie negoziale che rileva nel caso di specie e che rappresenta il presupposto fondamentale per la risoluzione della vertenza. Trattasi, quindi, di un contratto concluso tra due professionisti, secondo lo schema del contratto per adesione, la cui disciplina trova il suo riferimento nell’art. 1341 del codice civile.
Naturalmente, in questo caso, come in tutti i casi di e-commerce il contratto per adesione viene concluso mediante un sistema telematico e ciò pone secondo l’organo giudicante una triplice serie di questioni relative al perfezionamento del contratto, alla conoscibilità delle condizioni generali di contratto e al requisito formale dell’approvazione specifica delle clausole vessatorie.
In particolare, secondo il tribunale, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica del “point and click”, utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto (ricostruzione, per la verità, alquanto dubbia che legittima forzatamente una pratica riconosciuta ormai “per convenzione”, ma che poco convince dal punto di vista della sicurezza e della corretta identificabilità del contraente).
La lacunosità di tale ricostruzione, del resto, è dimostrata dalla necessità di richiedere per le clausole vessatorie la firma digitale, per cui si arriva alla complessa e quantomeno dubbia ricostruzione di carattere generale che nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.
Riguardo, poi, la conoscibilità delle condizioni generali nei contratti telematici il tribunale ritiene che tale condizione possa ritenersi soddisfatta anche quando le stesse condizioni generali non sono riportate nel testo contrattuale, ma sono contenute in altre pagine del sito e richiamate mediante il relativo collegamento elettronico (link).
Ma nel caso di specie ciò che rileva è una particolare clausola del regolamento contrattuale denominata “abuso di ebay” che viene invocata a giustificazione della sospensione dell’account. Secondo il tribunale tale clausola è affetta da nullità e non può essere fatta valere né ai sensi dell’art. 1453 c.c. (risolubilità del contratto per inadempimento) né ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). Non può nemmeno avere rilevanza ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto carente della necessaria sottoscrizione.
In ultima analisi per il tribunale non è invocabile nemmeno l’applicazione dell’art. 1460 c.c. (sostenuta dal giudice di 1° grado) che attribuisce al contraente la facoltà di rifiutare la prestazione a fronte dell’inadempimento della controparte. Difatti, nel caso concreto, manca quel presupposto fondamentale dell’art. 1460 c.c. rappresentato dalla conoscibilità delle regole sull’inadempimento del venditore che individuano i parametri per la valutazione degli standards di un venditore. Difatti le regole sull’inadempimento del venditore non sono contenute nell’Accordo per gli utenti e nemmeno richiamate tramite collegamenti ipertestuali. Inoltre la tecnica di redazione delle regole relative agli standards e all’inadempimento del venditore, secondo il tribunale, pecca di chiarezza, essendo equivoca la formulazione letterale delle stesse.
Una volta, quindi, ritenuto esistente il fumus boni iuris, non sussistono dubbi per il tribunale nemmeno per la configurabilità del periculum in mora, poiché l’esclusione a tempo indeterminato dalla piattaforma di eBay potrebbe verosimilmente determinare una situazione di insolvenza dell’impresa Clotec, che opera unicamente nel commercio on line.