Contratto a termine per sostituzione maternità: le mansioni possono essere anche diverse da quelle del lavoratore sostituito
Maggiore flessibilità per i contratti a termine ai fini della loro
validità: il lavoratore assunto a termine per sostituire una dipendente
in maternità non deve necessariamente svolgere le stesse mansioni della
lavoratrice sostituita. La clausola d’apposizione del termine, quindi,
non è nulla. Certo, la sostituzione deve essere sempre cronologicamente
coincidente con l’assenza del lavoratore sostituito. Ma, se lo
richiedono esigenze aziendali, il datore di lavoro può esercitare nei
confronti del lavoratore a termine quello stesso jus variandi che
avrebbe potuto esercitare verso il dipendente sostituito. Ovviamente il
tutto nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2103 del codice
civile (“Mansioni del lavoratore”). Lo ha chiarito la Cassazione nella
sentenza 3598/10 respingendo il ricorso di un lavoratore che aveva
chiesto la dichiarazione di nullità del termine apposto al suo
contratto di lavoro, stipulato in sostituzione di una lavoratrice in
maternità, perché in concreto gli erano state affidate mansioni di
natura diversa da quelle della dipendente sostituita. Nel confermare il
verdetto d’appello, infatti, la Suprema corte ha convalidato la
correttezza dell’assunzione nella cornice del “contratto a termine” per
i seguenti motivi: 1) il ricorrente è stato assunto in sostituzione di
una dipendente assente per maternità; 2) il rapporto è iniziato ed è
terminato in coincidenza con l’inizio e la fine dell’assenza della
donna; 3) durante il rapporto il ricorrente, che ha la stessa qualifica
della sostituita, ha svolto le stesse mansioni cui era adibita la
dipendente; 4) il ricorrente ha svolto anche mansioni diverse. Con
riferimento a quest’ultime, però, correttamente i giudici del merito
hanno ritenuto sussistente «un rapporto di correlazione causale con le
mansioni della donna ed hanno dato atto che lo spostamento non è stato
effettuato oltre i limiti segnati dall’articolo 2103 Cc».
Tuteta delle "sostitutrici di maternità" Si parla sempre di tutela delle madri in maternità, giustissimo, ma mai delle lavoratrici assunte con contratto di sostituzione maternità! il più delle volte non esiste una data certa di risoluzione del contratto, non esiste obbligo di svolgere lo stesso lavoro della titolare del posto di lavoro, non esiste obbligo di preavviso da entrambi le parti, anzi possibili penali in caso di recessione per aver trovato un altro lavoro fisso prima della scadenza del termine, e spesso avvengono assunzioni durante la sostituzione tralasciando il diritto di precedenza. Esiste invece un qualche "obbligo" formale dell’azienda nei confronti del lavoratore che abbia inviato dovuta comunicazione di interesse nel proseguire il rapporto lavorativo nel caso in cui ci siano opportunità lavorative all’interno? Grazieee!