Contratto di fornitura di energia elettrica – onere probatorio su rilevamento del consumo effettivo – risarcimento danni – 12.07.07
giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la
corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto
nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2
dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di specie,
anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza del
contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso
consumo energetico. Pertanto, la società elettrica, che non ha permesso
all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al
contatore per averlo sostituito, – senza il suo consenso e senza la sua
presenza, – al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli
importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati
del contatore”…..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli SENTENZA
Emessa dal Giudice di Pace Dr. Giacomantonio Russo nella causa civile iscritta al R.G. n. 1284/06TRATIZIA,
elettivamente domiciliata in Tivoli, via …, presso lo studio del Dr. …,
che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell’atto di
citazione, – attrice –
E
ENEL
DISTRIBUZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Guidonia, via …., presso lo studio
dell’Avv. …, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.ri …, … e… , che
la rappresentano e difendono in virtù di delega in calce della comparsa
di costituzione e risposta; -convenuta-
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione notificato in data 19.10.06, TIZIA conveniva in
giudizio la ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., per sentire accertare
l’illegittimità delle fatture n. ………031 del 26.10.2006 e n. ……..032
del 04.04.2006 e, per l’effetto, condannare la società convenuta alla
restituzione della somma di € 41,28 versata per la fattura n. ……031,
nonché al risarcimento del danno esistenziale valutato in complessivi €
500,00.
Esponeva
l’attrice di avere sempre pagato gli importi a lei addebitati per i
consumi di energia relativi alla propria utenza; che nei primi mesi del
2006 riceveva dall’ENEL due successive bollette di conguaglio, per
consumi non precedentemente fatturati.
In
particolare, con la fattura n. ……..031 del 26.10.2006, immediatamente
pagata dall’attrice, le veniva richiesto un primo conguaglio, di €
41,28, per il periodo compreso tra la penultima rilevazione del
consumo, avvenuta in data 14.03.03, e l’ultima rilevazione, effettuata
in data 26.01.06.Successivamente,
riceveva la fattura n. ……..032 del 04.04.2006, relativa ad un ulteriore
conguaglio di € 1.160,11 per consumi non precedentemente fatturati,
relativi al periodo tra il 14.03.03 e l’11.03.06, data in cui veniva
effettuata nuova lettura sul contatore dell’attrice, in occasione della
sostituzione di quest’ultimo.
Riferendosi i due conguagli ad un
periodo di tempo sostanzialmente coincidente, l’attrice contestava
immediatamente l’importo del secondo conguaglio ma, ciononostante,
riceveva dall’Enel due solleciti di pagamento ed il preavviso di
riduzione di potenza dell’energia elettrica, con conseguente necessità
di addivenire al presente giudizio, in cui l’attrice contesta
l’irregolarità del primo conguaglio per essere stato calcolato su
consumi presunti e non effettivi, e quella del secondo conguaglio, per
le illegittime modalità in cui è avvenuto, al momento della
sostituzione del contatore della luce, il cui asporto non consente di
determinare con prova certa la corrispondenza delle somme richieste con
quelle effettivamente registrate.
Si
costituiva la società convenuta, contestando integralmente la domanda
attorea, deducendo, in particolare, la correttezza delle fatturazioni
eseguite e l’infondatezza del risarcimento richiesto.
In
istruttoria venivano prodotti documenti; precisate le conclusioni, la
causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 19.06.07.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e va accolta, sia pure con le limitazioni di cui a seguito.
Occorre
brevemente ricordare che tra le parti è corrente un contratto di
appalto avente per oggetto la somministrazione di energia elettrica e
che, per accordi convenzionali che non vengono contestati dalle parti,
il pagamento della prestazione avviene periodicamente, mediante
addebito di una somma per il consumo presuntivo del periodo, salvo
eventuale comunicazione, da parte dell’utente, dell’effettivo consumo
rilevato dal contatore e successiva rilevazione del consumo effettivo
da parte della società erogante l’energia elettrica.
La
comunicazione, da parte dell’utente, della lettura, è un mero onere, il
cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare
l’eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a
quello preventivato.
Allo
stesso modo, la società elettrica ha l’onere di effettuare
periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la
presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli
preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver pagato
consumi superiori a quelli effettivi, onere che secondo l’Autorità
Garante per l’Energia la società erogatrice dovrebbe svolgere con una
cadenza non inferiore ad un anno.Il
consumo effettivo dell’energia può essere calcolato solo mediante la
lettura del contatore: ne consegue l’importanza basilare del contatore
al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale.
L’utente,
infatti, può contestare gli addebiti fatturati solo se accerta un
rilevamento superiore a quanto indicato dal contatore, dovendo, in
mancanza, accollarsi il pesante onere probatorio di dimostrare il
malfunzionamento dell’apparecchio.
Nel
caso di specie, l’attrice contesta le due fatture di conguaglio
inviatele sul presupposto di una erronea rilevazione del consumo, ma
non è in grado di verificare il consumo indicato nel contatore per
essere stato il medesimo sostituito con altro più moderno al momento
della rilevazione.Risulta
quindi di basilare importanza stabilire a chi spetti, nel caso
concreto, l’onere probatorio relativo alla quantificazione di energia
addebitata all’attrice.
In
analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza
telefonica la giurisprudenza ha stabilito che incombe al gestore
dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il
dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile,
sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio che appare, nel caso di
specie, anche piuttosto ovvio, non avendo il consumatore, in mancanza
del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio
pregresso consumo energetico.Pertanto,
la società elettrica, che non ha permesso all’attrice-utente di
accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo
sostituito, – senza il suo consenso e senza la sua presenza, – al
momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi
indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del
contatore.
In
proposito si osserva, in primis, che appare del tutto dubbia
l’efficacia probatoria del dato riportato dal contatore nella
fotografia depositata in atti, sia per mancanza di data certa del
documento, sia per la circostanza che l’apparecchio, successivamente al
distacco, potrebbe essere stato manipolato o essersi danneggiato
durante il trasporto. Proprio al fine di evitare tali contestazioni,
l’Autorità Garante per l’Energia, all’art. 11, comma 11.2, della
Deliberazione 28.12.1999, nell’ipotesi del tutto analoga di
sostituzione del gruppo di misura a causa di un guasto, stabilisce che
tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del
cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura
al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.Inoltre,
nel caso di specie la predetta corrispondenza di dati appare
completamente smentita dalla documentazione prodotta dalla società
convenuta, la quale deposita la fotografia di un apparecchio con numero
di codice “… … 111”, mentre nel modulo riepilogativo compilato
dall’incaricato dell’Enel al momento della sostituzione, in cui viene
indicato un consumo di ben 51.130 kwh, il misuratore risulta
identificato con il diverso codice “… … 115”.
Pertanto,
non solo non risultano provate le pretese creditorie della società
convenuta ma, in base alla documentazione depositata, appare legittimo
ritenere sussistere un errore nella rilevazione del consumo, con
conseguente illegittimità della fattura n. ……..032 del 04.04.2006. Allo
stesso modo deve ritenersi illegittima la fattura n. ………031 del
26.10.2006, trattandosi di un conguaglio basato su dati presuntivi e
non successivamente dimostrati dal fornitore.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale si osserva quanto segue.
Sulla
base delle recenti pronuncie giurisprudenziali va senza dubbio
riconosciuto il danno non patrimoniale sofferto da un utente a causa
del disservizio generato dal proprio gestore, tenendo conto
dell’arrecato stato di sofferenza in cui l’utente dei pubblici servizi
versa, a fronte del comportamento non conforme alle regole dalla
correttezza, dei gestori del servizio, pubblici o privati.La
giurisprudenza, ormai maggioritaria, riconosce la risarcibilità di
questa peculiare tipologia di danno ritenendo la immediata precettività
dell’art. 2 della Costituzione. Dunque ogni proiezione della persona
nella realtà sociale, che sia in connessione con i diritti inviolabili
dell’uomo, assurge al rango di diritto soggettivo tutelabile in via
risarcitoria.
Peraltro,
la Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno esistenziale
va riconosciuto sulla base della stessa disposizione di cui
all’articolo 2059 del codice civile. Infatti, la ritenuta natura
immediatamente precettiva del citato articolo 2 della Costituzione,
consente di rispettare il requisito richiesto dallo stesso articolo
2059 c.c. laddove prescrive la non risarcibilità del danno non
patrimoniale salvo i casi previsti eccezionalmente dalla legge.
A
seguito del segnalato orientamento giurisprudenziale non è più
necessario ricorrere alla lettura forzata dell’articolo 2043 c.c. per
aggirare l’ostacolo posto dall’articolo 2059 c.c. (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 4 ottobre 2005, n. 19354; Cass. Civ., Sez. III, 12 febbraio
2004, n. 2698; Cass. Civ. Sez., III, 31 maggio 2003, n. 8827-8828).
Ne
deriva la natura “tipica” del danno esistenziale, nel senso che è
connesso, in ogni caso, alla lesione di un interesse ritenuto
meritevole di tutela dalle norme costituzionali poste a garanzia della
persona. Il danno patrimoniale è, invece, “atipico” in quanto, ex art.
2043 c.c. consegue alla lesione di un qualsiasi interesse meritevole di
tutela.Causa
la natura essenzialmente giurisprudenziale, la definizione del concetto
di danno esistenziale è imprecisa. Si parla, infatti, di danno
esistenziale come ogni modificazione peggiorativa della sfera personale
del soggetto, come pregiudizio alla vita quotidiana a seguito della
rinuncia forzosa alle proprie abitudini, come danno alle attività
realizzatrici non reddituali della persona, perturbamento dell’agenda
quotidiana a seguito dell’impedita attuazione di quanto programmato o
sperato.
In
merito all’onere della prova di tale danno la Corte di Cassazione,
inoltre, precisa che il danno esistenziale, ma, soprattutto, i fatti in
cui esso si compendia, va sempre ed ineluttabilmente allegato dal
danneggiato, nel senso che, se manca l’allegazione, il Giudice non
potrà ritenere verificati fatti tali da integrare il danno
esistenziale, in quanto detta fattispecie di danno necessita
imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto
danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti
l’alterazione delle sue abitudini di vita.
Ed, infine, il danno
esistenziale deve essere oggetto di prova, che, a parere della Suprema
Corte, può essere fornita mediante testimonianza ovvero con altri mezzi
istruttori, con cui venga dimostrato il concreto cambiamento che
l’illecito ha comportato in senso peggiorativo nella qualità di vita
del danneggiato (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006).
Per detti motivi, va rigettata la richiesta di risarcimento danni
non patrimoniali, perché genericamente formulata e, comunque, non
provata.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M. Il
Giudice di Pace di Tivoli, definitivamente pronunziando, dichiara
l’illegittimità delle fatture n. ……..031 del 26.10.2006 e n. ………..032
del 04.04.2006;
dichiara inoltre TIZIA non tenuta al pagamento
delle predette fatture e, per l’effetto, condanna la società convenuta
a restituire la somma di € 41,28 versata per la fattura n. ……….031.
Condanna
la ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante
p.t., a pagare a TIZIA le spese di lite, che liquida, in mancanza di
nota spese, in € 86,69 per spese non imponibili, € 500,00 per diritti
ed € 600,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 12,5%, CA ed IVA
come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi
antistatario.
Così deciso in Tivoli Il Giudice di Pace
Dr. Giacomantonio Russo
Depositata il 12.07.07