Contratto di viaggio – viaggio annullato per cause eccezionali – richiesta di rimborso – clausole vessatorie
Importante sentenza del Giudice di Pace di Napoli in
materia di viaggi e turismo. Nel caso in esame, due turisti agiscono in
giudizio per ottenere dall’organizzatore del viaggio il rimborso della
somma relativa ad un soggiorno annullato per cause eccezionali. Il
Giudicante, dopo aver precisato che le clausole contrattuali sono
nulle, se non sottoscritte singolarmente, dichiara la vessatorietà
delle stesse per i seguenti motivi: “ciò che non si riscontra,
da una attenta lettura del contratto, è un equo contemperamento degli
interessi delle due categorie di contraenti: in pratica a fronte
della clausola di cui al punto 6, non si rinviene analoga clausola,che
preveda –in caso di recesso dell’organizzatore- che questi versi il
doppio di quanto pagato dal viaggiatore. Questi elementi –anche in
considerazione che nelle condizioni generali del contratto de quo vi sono altre clausole dubbie (punti 13 e 16) in rapporto alla normativa in materia – fanno ritenere che la clausola di cui al
punto 6 ,rubricato come “rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore”
è in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 1469 bis, 3°
comma, n. 5) C. C.,che statuisce la presunzione di vessatorietà, stante
il sostanziale squilibrio fra l’ipotesi del recesso del viaggiatore e
quello dell’organizzatore”.
In
sostanza, il Giudice di Pace ha ravvisato un netto squilibrio tra le
due parti contrattuali. Infatti, mentre in caso di recesso del
passeggero, anche per cause di forza maggiore e/o per caso fortuito, nel
contratto di viaggio in esame, così come nella maggior parte dei
contratti di viaggio, è previsto che il turista paghi, in ogni caso una
penale, mentre nel caso di annullamento del viaggio da parte del tour
operator, dovuto a forza maggiore e/o caso fortuito, non è prevista
alcuna penale a carico dell’organizzatore del viaggio in favore del
turista.
Pertanto,
la sentenza in esame, rappresenta un precedente giurisprudenziale degno
di rilievo in materia di clausole vessatorie, riportate in particolar
modo nei contratti di viaggio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Quarta Sezione Civile
Il Giudice di Pace di NAPOLI –dr. Eliso DESIDERIO- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. —– R.G. Aff.Cont. dell’anno 2006, riservata all’udienza del 29 maggio 2006 vertente
TRA
X ed Y, rapp.ti e difesi dall’avv. Annalisa Castiello ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli in Vico Neve a Mater Dei ,3, giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORI
E: B….. Spa – sorta a seguito di trasformazione della B….. srl-in persona del legale rapp.te p.t. con sede in B, rapp.ta e difesa dall’ avv. L. S.,tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell’avv. R. R. in Napoli alla Via dei Mille 16,giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO: Risarcimento danni e rimborso somme
CONCLUSIONI:
Il difensore degli attori si riportava alle conclusioni formulate nella
comparsa conclusionale,che depositava,chiedendo l’integrale
accoglimento della domanda,con vittoria di spese attribuite; la società ZZ non svolgeva conclusioni e non depositava comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.11.05, gli attori hanno convenuto la Srl ZZ, dinanzi a questo Giudice per l’udienza del 16.01.06,poi, rinviata di ufficio al 3.03.06, esponendo :
– gli
istanti in data 21.6.05 ebbero ad acquistare –presso la agenzia
turistica R.T. di Napoli- un pacchetto turistico, comprensivo di
trasporto marittimo A/R per due adulti con auto,soggiorno in
appartamento in località Pirgi (Corfù) per il periodo dal 13 al 27
agosto 2005; –
versavano l’acconto (€ 350) ed il relativo saldo del prezzo (€
1.060,00) pattuito,attendendo la partenza prevista per il 13 agosto
2005;
–
l’11 agosto 2005 decedeva il sig. 1X,genitore di X e, quindi, gli
attori decidevano di recedere dal contratto,avvertendo la agenzia di
viaggi; –
l’agenzia R. T., bene a conoscenza della luttuosa circostanza, avendo
anche recapitato un telegramma di condoglianze,in data 12.08.05
provvedeva ad annullare la prenotazione sia telefonicamente che a mezzo
di messaggio fax inoltrato al Tour Operator ZZ;
– detto Tour Operator non operava alcun tipo di riscontro;
– a ministero di avvocato di fiducia,gli attori, in data 31 agosto 2005 richiedevano il rimborso alla ZZ,senza ottenere riscontro;
Trattandosi
di recesso unilaterale dei viaggiatori giustificato da un evento
eccezionale ed imprevedibile ed essendo risultati vani i tentativi per
addivenire ad una soluzione bonaria, gli attori citavano in
giudizio l’organizzatore del viaggio ,e cioè la srl ZZ , innanzi al
Giudice di Pace di Napoli per l’udienza indicata, per sentire così
provvedere:
1.accertare e dichiarare la legittimità del diritto di recesso per giusta causa;
2.accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 6,13 e 17 delle condizioni di contratto;
3.dichiarare
il diritto degli attori al rimborso della somma di € 1.027,00,oltre
interessi versata all’agenzia di viaggi per godere del soggiorno poi
annullato presso un appartamento gestito dalla B……. srl;
4.condannare la medesima società al pagamento della somma di € 1.027,00 oltre interessi;
5.in
subordine in caso di validità della clausola al punto 6 dichiarare il
diritto degli istanti ad ottenere il rimborso della somma di € 256,75
–o di quella ritenuta equa- indebitamente trattenuta dalla convenuta;
6.condannare la medesima al relativo pagamento,oltre interessi;
7. in
ogni caso condannare la convenuta società al pagamento del risarcimento
di tutti i danni patrimoniali,personali e morali provocati agli attori
per la temerarietà della lite ex art,96 c.p.c.,da calcolarsi in via
equitativa,comunque nei limiti complessivi della competenza del Giudice
adito e non oltre di € 1.100,00, con vittoria delle spese di lite attribuite.
Radicatasi la lite, la convenuta non si
costituiva; su richiesta di parte attrice, venivano disposti il
raccoglimento dell’interrogatorio formale del legale rappresentante
della B…. e l’ammissione della prova testimoniale.
In data 7.4.06, la B……. spa,nel costituirsi, eccepiva: -la revoca dell’ordinanza della sua contumacia, resa all’udienza del 6.3.06; – l’infondatezza della domanda,stante l’illegittimità del recesso alla luce dell’art. 7 lettera d del D.Lgs n. 111/95; –
la validità delle condizioni generali di contratto nella formula “tutto
compreso” e delle relative penali,essendo ingiusto far ricadere
sull’organizzatore del viaggio il rischio di una circostanza
assolutamente imprevedibile; -l’infondatezza
dell’eccezione di vessatorietà della clausola che prevede una penale a
carico del viaggiatore che rinuncia alla vacanza.
Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda con la condanna degli attori al pagamento delle spese.
Espletata la prova testimoniale, depositata documentazione, sulle conclusioni rese dai presenti all’udienza del 29.05.06,seguiva assegnazione della causa a sentenza.
Gli attori, nel formulare le conclusioni, ritenendo sussistere la proponibilità e la fondatezza della domanda,ne chiedevano l’accoglimento, con la condanna della convenuta alla
restituzione delle somme pagate,oltre risarcimento dei danni da
liquidarsi in via equitativa,il tutto nei limiti di € 1.100,00 oltre le
spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la capacità
processuale delle parti e la regolarità della rappresentanza in
giudizio delle stesse a ministero dei rispettivi difensori costituiti.
Si deve,poi,ritenere la proponibilità e la ammissibilità della domanda
di X ed Y,perché redatta nel rispetto del combinato disposto degli
artt. 318 e 163 c.p.c.,né si e verificato alcun pregiudizio difensivo
per la convenuta.
Infatti,la stessa risulta regolarmente e
validamente evocata in giudizio dal momento che la notifica dell’atto
di citazione –avvenuta a mezzo del servizio postale,con consegna “alla
segretaria” che sottoscrive in data 7.12.05- appare regolare; pertanto
la richiesta di revoca dell’ordinanza del 3.3.06 ( e non del 6.3.06) è infondata -non avendo tra l’altro la società documentato, e provato, alcun disguido o disagio- e va rigettata.
Né
si rilevano contrasti relativamente alla competenza per valore e per
territorio,in applicazione dell’art. 1469 bis C.C.,sulla scorta
dell’art. 7 c.p.c. e stante la “clausola di contenimento “richiamata
dagli attori. X
ed Y agiscono in giudizio onde ottenere, dall’organizzatore del
viaggio, il rimborso della somma relativa ad un soggiorno annullato per
cause eccezionali.
Dall’altra parte la convenuta,nel costituirsi,
non contesta le circostanze di fatto,bensì svolge una difesa ,in
particolare di diritto,volta ad affermare la validità delle clausole
contrattuali,opponendosi ,in definitiva, al rimborso dell’intera somma
ricevuta .
Tanto
osservato, i fatti di causa –come risulta dai documenti allegati,dalla
prova testimoniale espletata e dalle difese delle parti costituite,
sono pacifici:
1. i signori X ed Y acquistavano, tramite la R. T.,
un pacchetto turistico per un viaggio tutto compreso,per il periodo
13/8-27/8/2005, organizzato dalla B…. Viaggi,sottoscrivendo regolare
contratto del 21.6.05 (allegato);
2. versavano l’acconto (€ 350,00) ed il saldo (€ 1.060,00) come da ricevute allegate;
3. a causa di un improvviso – provato- lutto familiare erano costretti a recedere dal contratto in data 12.08.05;
4. in data 13.08.05,la ZZZZZ Viaggi emetteva la fattura n. 521 (allegata),facendo riferimento alla pratica “annullata” e tratteneva l’intero importo di € 1.410,00;
5.
il contratto del 21.6.05 richiama le condizioni generali dell’opuscolo
informativo (allegato) ed in particolare punti 6,13 e 17, cui fanno
riferimento le parti nei propri scritti.
Le
circostanze di fatto,oltre che documentate, sono confermate dalle
dichiarazioni dei testi escussi ,che -se pure parenti- sono da ritenere
attendibili,in quanto non si è rilevata,da parte degli stessi, alcuna
legittimazione principiale a proporre il giudizio ,ovvero una
legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da
altri cointeressati (art. 246 c.p.c. ,Cass. sez.lav. 30.03. 2006 n.
7545).
La normativa applicabile alla fattispecie,invocata anche dalle parti , è il
D. Lgs. N. 111/95 -decreto volto a definire uno standard di base di
protezione del consumatore/turista con un nucleo essenziale di norme
comuni dirette a regolamentare alcuni fondamentali
aspetti della materia dei viaggi tutto compreso- che non disciplina
espressamente il caso del “recesso del viaggiatore”. Soccorre, ad
individuare la normativa che interessa, la Legge n. 146 del 22 febbraio
1994,che richiama (art. 24 lettera a) le disposizioni più favorevoli
previste dalla Legge n. 1084/1977, non essendo applicabile il D. Lgs n.
206 del 6.9.05 (invocato dagli attori),che è entrato in vigore
(23.10.05) successivamente alla stipula del contratto (21.06.05). Sulla
scorta della normativa richiamata –considerato che il thema decidendi,
sulla base delle difese delle parti e dalla valutazione unitaria di
tutti gli elementi della fattispecie, è legato alla validità o meno
della penalità prevista dall’art. 6 delle condizioni generali di
contratto- la domanda attorea va accolta.
Non essendo in discussione la validità del contratto ,va ritenuto come
“recesso”- e tale correttamente lo qualificano le parti- la facoltà del
proponente di ritirarsi dal rapporto esercitando un potere di agire
(diritto soggettivo) che la legge riconosce solo in certi casi,per far
venir meno ex nunc le prestazioni che sono oggetto delle obbligazioni
nascenti dal contratto per effetto di una dichiarazione unilaterale di
una delle parti.
In questo contesto va analizzato il comportamento della convenuta,che pretende di trattenere l’intera somma ricevuta , facendo apparire corretto il suo operato sulla scorta di penalità contenute nelle condizioni generali di contratto (art.6). In
primis si rileva che se così fosse,non si comprende l’ostinata difesa
della B…. Viaggi volta a rifiutare anche la restituzione del 25
percento, atteso che la penale è pari al 75 % del prezzo, perché il
recesso documentato è avvenuto due giorni prima della partenza; in tale
ipotesi,il decidente osserva che il Tour Operator aveva il preciso onere probatorio di documentare la esplicita sottoscrizione ed approvazione della
clausola volta a prevedere la penale in caso di recesso del
viaggiatore; prova che non è stata fornita. Ma soprattutto ciò che non
si riscontra,da una attenta lettura del contratto, è un equo
contemperamento degli interessi delle due categorie di contraenti: in
pratica a fronte della clausola di cui al punto 6, non si rinviene
analoga clausola,che preveda –in caso di recesso dell’organizzatore-
che questi versi il doppio di quanto pagato dal viaggiatore. Questi
elementi –anche in considerazione che nelle condizioni generali del
contratto de quo vi sono altre clausole dubbie (punti 13 e 16) in rapporto alla normativa in materia – fanno ritenere che la clausola di cui al
punto 6 ,rubricato come “rinuncia al viaggio da parte del viaggiatore”
è in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 1469 bis, 3°
comma, n. 5) C. C.,che statuisce la presunzione di vessatorietà, stante
il sostanziale squilibrio fra l’ipotesi del recesso del viaggiatore e
quello dell’organizzatore.
Pertanto la clausola prevista dal punto 6 ,perché vessatoria, va annullata,
e non applicandosi il diritto di ritenzione dal momento che il recesso
è dipeso da una giusta causa, consegue l’obbligo da parte del Tour
Operator di restituire la somma,non avendo gli attori usufruito del
viaggio e del servizio.
Rimane da stabilire, avendo gli attori provato di avere versato l’intera somma del viaggio, l’importo della restituzione, e –ritenendo che tra l’organizzatore ed il viaggiatore si instauri un rapporto di mandato- ne va applicata,nel caso di revoca, la relativa disciplina (art.
1722 e segg. C.C.),che comporta l’obbligo del mandante di far fronte
alle obbligazioni in precedenza contratte per suo conto dal mandatario
nei confronti di terzi (Corte Appello Genova 1 settembre 2004).
Dal momento che la convenuta non ha provato
l’entità di detto importo,in considerazione delle voci indicate nel
contratto (Viaggio,appartamento,spese apertura pratica),a seguito di
una valutazione complessiva di tutta la fattispecie, si stima giusto ed
equilibrato ritenere detto importo pari ad € 705,00, per spese,prenotazioni e disdette . Da
ciò consegue che il Tour Operator dovrà restituire la somma di €
705,00,pari alla metà della somma versata dai viaggiatori-attori.
La domanda dei signori X ed Y va dunque accolta,con la conseguente condanna della B…VIAGGI spa ,in persona del legale rapp.te, al pagamento in favore degli attori della somma di € 705,00, con la precisazione che alla stessa somma dovranno aggiungersi gli interessi al tasso legale ex art.1282 c.c. dalla data della domanda sino al soddisfo.
La
richiesta di danno (contenuta nel capo 7 della citazione ) va rigettata
perché infondata e non provata, né si è riscontrato che l’organizzatore
abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave per potere
applicare l’invocata responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c..
Le
spese,ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e valutata la nota
spese,depositata agli atti ,vanno liquidate in favore degli attori,come
in dispositivo.
P.Q.M.
il
Giudice di Pace di Napoli –dott.Eliso Desiderio- sulla domanda di X ed
Y,disattesa ogni altra eccezione, deduzione ed istanza, definitivamente
pronunziando nella causa civile con numero R.G. ——/06, così
provvede:
a)accoglie la domanda attorea;
b) per l’effetto condanna la ZZZZ Viaggi ,in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atti, al pagamento in favore degli attori, della somma di € 705,00 (settecentocinque/00) oltre gli interessi legali come in motivazione;
c) condanna la medesima società convenuta,indicata sub b, al pagamento delle spese di giudizio,in
favore degli attori che liquida in € 83,00 per spese, € 700,00 per
diritti,,€ 600,00 per onorario oltre spese generali come da T.P. nonché
oltre IVA e CPA come per legge,con attribuzione al difensore
antistatario
Così deciso in Napoli l’ 8.06.06