Contribuente che si basa su circolare errata può salvarsi dalle sanzioni ma non dall’accertamento
Con la sentenza n. 6056 depositata il 15 marzo 2011, la Corte di cassazione ha stabilito che il contribuente, che si sia basato su una errata interpretazione contenuta in una circolare di una norma tributaria, si salva dalle sanzioni ma non dall’accertamento. Secondo quanto ha infatti stabilito la Corte di Cassazione, una errata interpretazione delle circolari non diventa un diritto del contribuente. Secondo quanto si apprende leggendo la sentenza di legittimità, una piccola azienda, sulla base di una circolare, aveva ritenuto che le spettasse un maggior reddito di imposta. Nonostante questo, veniva notificato al contribuente un avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte sui redditi. Il contribuente pertanto impugnava l’atto impositivo e, sia in primo che in secondo grado, in giudici accoglievano le ragioni del contribuente. Su ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza, i giudici di legittimità di Piazza Cavour, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, hanno invece precisato essere legittimo l’avviso di accertamento, infatti, “le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione erronea fornita dall’amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento”. Pertanto, sarebbe legittimo l’avviso di accertamento per il recupero di maggiori imposte sui redditi, pur rimanendo escluse le sanzioni in virtù del principio generale della tutela del legittimo affidamento.