Contribuente in difficoltà economica: stop sanzioni sulla cartella Equitalia
Domanda: La mia società, una S.r.l., ha omesso il pagamento di alcuni tributi, ragion per cui è arrivata una cartella di Equitalia in cui sono conteggiate anche le sanzioni. Poiché l’omesso versamento delle imposte è dipeso da serie e comprovabili difficoltà economiche della società (trovatasi in una crisi di liquidità) e non da una precisa volontà evasiva, posso evitare di pagare almeno le sanzioni?
Risposta: Si! La crisi di liquidità può configurare un’ipotesi di forza maggiore e, quindi, di involontarietà da parte del contribuente. Tale circostanza può giustificare la non applicazione di sanzioni amministrative. In poche parole, il mancato pagamento delle imposte può essere riconducibile ad una situazione di involontarietà da parte del contribuente il quale, pur volendo adempiere, si trova nella materiale difficoltà di reperire i fondi ovvero nella condizione di destinare i pochi fondi disponibili per altri pagamenti ritenuti prioritari.
In una recente sentenza, la Commissione Tributaria regionale del Lazio, chiamata a decidere su una richiesta di disapplicazione delle sanzioni amministrative per difetto di colpevolezza, ha chiarito quale incidenza abbia la crisi di liquidità del contribuente.
In particolare, secondo i magistrati, una obiettiva difficoltà economica, dipesa per esempio dalla mancata riscossione di alcuni rilevanti crediti da parte della società, costituisce una valida ragione per escludere l’applicazione delle sanzioni sulla cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che riceve una richiesta di pagamento con l’applicazione di sanzioni può rivolgersi ad un giudice per chiederne la disapplicazione, facendo valere la propria non colpevolezza.
In ogni caso, i contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi), possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenere la rateazione del debito.
Per richiedere il pagamento rateale, occorre presentare domanda in carta libera e idonea documentazione che attesti la temporanea situazione di difficoltà. Per le rateazioni inferiori a 20.000 euro, è sufficiente un’autocertificazione.