Contribuenti minimi: dal 1° gennaio 2012 l’imposta sostitutiva scende al 5%
Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti minimi, in possesso dei requisiti
previsti dalle nuove disposizioni, non saranno più soggetti alla
ritenuta d’acconto e l’imposta sostitutiva passerà dal vecchio regime
dei minimi (20%) al nuovo dei “super-minimi” (5%).
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre
2011, n. 185825 contenente le indicazioni sull’applicazione del regime
contabile agevolato (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Le fatture emesse dovranno essere modificate se non saranno pagate entro il 31 dicembre 2011.
Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del D.M. 2 gennaio 2008.
I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione del regime
contabile ordinario: l’opzione, valida per almeno un triennio, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione
della scelta operata
Inoltre, con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che le persone fisiche che
intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio
2012 (ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007,
e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008) accedono al
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori
in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti
stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi.
I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di
età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino
al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età,
senza esercitare alcuna opzione espressa.