Contributo unificato e TAR: avvocato può regolarizzare omissione PEC/Fax
L’obbligo di indicazione di PEC e fax (previsto dall’art. 37, co. VI, D.L. n. 98/2011) da parte dell’avvocato ha natura sanzionatoria ma deve ammettersi la possibilità che, anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e nel termine all’uopo accordato, l’interessato possa sanare l’omissione, depositando in giudizio un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax.
Lo chiarisce il Segretariato generale della Giustizia amministrativa con la Circolare 18 ottobre 2011 (recante “Istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo”)nella quale viene anche specificato che non occorre che tale atto sia previamente notificato alla controparte. eventualmente costituita.
Il provvedimento spiega anche che nel caso in cui una pluralità di domande sia il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato. Pertanto, il contributo non è dovuto qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l’originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario.
Analogamente, all’atto del deposito di un ricorso incidentale, andrà corrisposto, da parte del controinteressato proponente, il contributo unificato.
presupposto d’imposta;
soggetto passivo;
effetti mancato versamento del contributo unificato;
effetti su processo dell’omessa indicazione di PEC/Fax;
esenzioni;
patrocinio a spese dello Stato;
translatio iudicii;
risarcimento danni;
azione di nullità;
trasposizione del ricorso straordinario;
impugnazioni;
aspetti gestionali;
tabella degli importi.