La riduzione «del peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti» può – anzi, deve – attendere, almeno per quanto riguarda gli accessi nelle aziende.
A ricordare la «non immediata applicabilità» dell’articolo 7 del decreto sviluppo (70/2011) è una circolare del direttore generale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Paolo Pennesi, rubricata come «prime indicazioni operative», destinatari tra gli altri le direzioni regionali e provinciali del Lavoro, l’Inps, l’Inail, i carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e la Guardia di finanza.
La circolare ricorda che la disciplina “anti-burocrazia” ampiamente delineata nell’articolo 7, che individua una serie di garanzie per l’imprenditore e per il contribuente – potenziali oggetto di vessazioni – non può entrare in vigore se non attraverso un «decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle Finanze» adottato «di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali». Solo con questi strumenti normativi – previsti dallo stesso articolo 7 comma 2 numero 1) – sarà possibile fissare «termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle imprese da parte delle agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’Inps e del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Secondo il direttore generale, il decreto statale «costituisce un elemento indispensabile a dare attuazione agli stessi principi» anti-burocrazia del Dl sviluppo «poiché la concreta definizione delle modalità di programmazione, coordinamento e informativa reciproca costituisce adempimento assolutamente prioritario e funzionale ad evitare la sovrapposizione degli interventi e la non ripetibilità infra semestrale degli stessi». L’indicazione operativa del Lavoro per tutti gli enti e i corpi destinatari spiega che il personale ispettivo «continuerà a operare secondo procedure, modalità e termini indicati dalla vigente disciplina normativa e amministrativa».
Tra le garanzie previste dal Dl sviluppo, la semestralità (massima) dei controlli, programmati e cooordinati attraverso lo Sportello unico, l’effettuazione degli accertamenti in borghese, la durata massima (15 giorni per quelli amministrativi), la contestazione disciplinare per i dipendenti dell’amministrazione che violano queste direttive.