Controllo automatizzato delle dichiarazioni: avviso dell’esito per via telematica
Termini più ampi al contribuente per regolarizzare la propria
posizione: è questo uno dei vantaggi scaturenti dalla scelta di
affidarsi interamente all’intermediario per la gestione delle attività
connesse alla dichiarazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 47/E, del 4 novembre
ad oggetto la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato
delle dichiarazioni e precisa quanto disposto dall’articolo 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
il quale, in alternativa alla comunicazione cartacea inviata
direttamente al contribuente, prevede la possibilità di trasmettere gli
esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli
intermediari (principalmente commercialisti e centri di assistenza
fiscale) che hanno curato la trasmissione della relativa dichiarazione.
C’è da ricordare che mentre con l’articolo 1 comma 62 della Legge finanziaria 2007
(296/2006), era stato previsto che l’avviso bonario relativo all’esito
della liquidazione della dichiarazione doveva essere ricevuto dagli
intermediari abilitati, con l’articolo 8-bis dell’art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n.
In
base alla riportata integrazione, tale modalità è ora subordinata alla
volontà del contribuente che deve scegliere per l’invio dell’avviso
telematico all’intermediario e alla contestuale accettazione da parte
di quest’ultimo a riceverlo.
Accettazione dell’invio telematico dell’avviso
L’espressa
manifestazione di volontà, sancita in sede di presentazione della
dichiarazione mediante la barratura delle caselle d’opzione “Invio
avviso telematico all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico”,
inserite nel frontespizio, a cura, rispettivamente, del contribuente e
dell’intermediario, costituisce la condizione imprescindibile affinché
sia possibile tale trasmissione.
Solo con la doppia opzione, “l’intermediario
può gestire compiutamente l’intero ciclo di attività connesse alla
dichiarazione, a partire dall’attività di compilazione/trasmissione
fino alla ricezione delle risultanze del controllo automatizzato e alla
richiesta di assistenza all’Agenzia delle Entrate per l’eventuale
correzione delle medesime risultanze”.
L’intermediario
deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo
automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l’avviso telematico
è reso disponibile.
Dal sessantesimo giorno successivo
alla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile decorre per il
contribuente il termine di trenta giorni per il versamento delle somme
dovute a seguito dei controlli automatici.
Casi di revoca dell’accettazione di ricevere l’avviso telematico
L’intermediario
che ha curato la trasmissione della dichiarazione può revocare
l’accettazione di ricevere l’avviso telematico, qualora sussistano
impedimenti di natura oggettiva che ostacolino la gestione degli esiti
del controllo automatizzato.
Tale evenienza deve
essere segnalata, con la massima celerità e comunque entro trenta
giorni dalla ricezione dell’avviso telematico, mediante l’apposita
funzione prevista all’interno di Entratel.
La Circolare precisa che le cause d’impossibilità oggettiva che rendono legittima la rinuncia a ricevere l’avviso sono:
- cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
- impossibilità a reperire il contribuente;
- altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell’avviso telematico.
La
tempestiva segnalazione di una causa d’impossibilità oggettiva da parte
dell’intermediario comporta l’automatico invio della comunicazione
cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al
contribuente.
La sussistenza di reali e gravi cause
ostative all’esercizio della funzione di domiciliare l’avviso
telematico e quindi l’effettiva sussistenza dei motivi che impediscono
lo svolgimento di tale attività, è verificata dagli uffici dell’Agenzia
delle Entrate.
Nel caso di gravi, ripetuti ed immotivati
rifiuti alla gestione degli avvisi da parte dell’intermediario,
l’ufficio che constati l’insussistenza di motivazione al mancato
svolgimento dell’attività procederà alla revoca dell’abilitazione al
servizio Entratel.
La Circolare si sofferma anche sul
procedimento di trasmissione dell’avviso telematico attraverso il
canale Entratel e sulla disponibilità della fornitura relativa agli
avvisi telematici nell’ambito dell’applicazione Entratel, cui è
possibile accedere mediante le apposite credenziali ottenute in sede di
abilitazione.
Vantaggi dell’invio dell’avviso telematico all’intermediario
La
scelta da parte del contribuente di permettere che la gestione
dell’intero ciclo d’attività connesse alla dichiarazione avvenga ad
opera dell’intermediario comporta dei vantaggi per entrambi.
Il
contribuente scegliendo per l’invio dell’avviso telematico
all’intermediario, beneficia di un termine più lungo per regolarizzare
la sua posizione ed è assistito direttamente dal professionista che si
occupa anche dell’eventuale fase di ricezione dell’avviso e
d’intervento presso i servizi d’assistenza, qualora siano necessarie
delle correzioni alle risultanze del controllo automatico.
Il
contribuente può pertanto evitare di rivolgersi direttamente ai servizi
d’assistenza dell’Agenzia delle Entrate ovvero di richiedere
all’intermediario di occuparsene in sua vece.
L’intermediario,
dal canto suo, accentrando su di sé la gestione delle attività connesse
alla dichiarazione, è informato con modalità telematica degli esiti del
controllo automatizzato, potendo in tal modo attivare direttamente
l’eventuale fase di gestione delle irregolarità, “con l’ulteriore
vantaggio di poter usufruire di appositi canali di assistenza dedicati
che rendono agevole e fluido il contatto con l’Agenzia delle Entrate e
rapida la risoluzione delle varie problematiche riscontrate”.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, “rivolgendosi
agli intermediari mediante procedure telematiche, ha la possibilità di
regolare il flusso delle richieste d’assistenza, potenziando le
procedure dedicate agli stessi, in modo da ottimizzare l’offerta
generale di servizi con l’individuazione di nuovi e più efficienti
strumenti”.
Considerati i descritti vantaggi,
l’Agenzia delle Entrate si augura che all’atto dell’assunzione
dell’impegno a presentare la dichiarazione in via telematica,
l’intermediario fornisca informazioni sulla convenienza di tale
servizio in modo che il contribuente possa consapevolmente aderirvi.
Canali di assistenza dedicati agli intermediari
L’ultima
parte della Circolare si occupa delle nuove modalità d’erogazione di
servizi che consentono un accesso semplificato agli intermediari.
Si
tratta dei canali d’assistenza, denominati Pec (Posta elettronica
certificata) e Civis, che consentono agli intermediari di poter
formulare in via telematica la richiesta d’assistenza all’Agenzia delle
Entrate, senza la necessità di doversi recare fisicamente presso gli
sportelli degli uffici.
Attraverso questi due canali è possibile richiedere assistenza sugli avvisi telematici e sulle comunicazioni di irregolarità.
Secondo quanto specificato essi “permettono
di effettuare le stesse operazioni che l’intermediario svolgerebbe
presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate”.
Agenzia delle entrate, circolare 4 novembre 2009, n. 47
Domiciliazione
degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi
canali di assistenza dedicati agli intermediari.
1. Premessa
Gli
articoli 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633
del 1972 prevedono che l’amministrazione finanziaria, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede alla liquidazione delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d’imposta.
I medesimi articoli statuiscono
che, qualora dai controlli automatici emergano risultati diversi
rispetto a quelli indicati in dichiarazione, i relativi esiti vengano
portati a conoscenza dei contribuenti e dei sostituti d’imposta
mediante l’invio di apposita comunicazione, nel rispetto del dettato
dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei
diritti del contribuente).
Gli esiti del
controllo automatico sono comunicati al contribuente o al sostituto
d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali. A seguito del ricevimento della
comunicazione, il medesimo contribuente o sostituto d’imposta, qualora
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso le somme
richieste in comunicazione siano effettivamente dovute, se il
contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare il relativo
importo, con le modalità di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione1, le sanzioni amministrative ordinariamente dovute2 sono
ridotte ad un terzo, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 462 del 1997.
In
alternativa alla comunicazione cartacea inviata direttamente al
contribuente, l’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, nella
sua formulazione attualmente in vigore, prevede la possibilità di
trasmettere gli esiti del controllo automatizzato mediante avviso
telematico agli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del
d.P.R. n. 322 del 1998, che hanno curato la trasmissione della relativa
dichiarazione.
Tale modalità è subordinata
alla volontà del contribuente che opta per l’invio dell’avviso
telematico all’intermediario e alla contestuale accettazione da parte
di quest’ultimo a riceverlo.
L’espressa
manifestazione di volontà, sancita in sede di presentazione della
dichiarazione mediante la barratura delle caselle di opzione “Invio
avviso telematico all’intermediario” e “Ricezione avviso telematico”,
inserite nel frontespizio, a cura, rispettivamente, del contribuente e
dell’intermediario, costituisce la condizione imprescindibile affinché
l’avviso telematico sia trasmesso all’intermediario medesimo.
Con
la doppia opzione, l’intermediario può gestire compiutamente l’intero
ciclo di attività connesse alla dichiarazione, a partire dall’attività
di compilazione/trasmissione fino alla ricezione delle risultanze del
controllo automatizzato e alla richiesta di assistenza all’Agenzia
delle Entrate per l’eventuale correzione delle medesime risultanze.
Si
ricorda che relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2008 per il
periodo d’imposta 2007 per le quali l’Agenzia delle Entrate sta
procedendo alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei
rimborsi, è stato possibile esprimere l’opzione per la domiciliazione
degli esiti del controllo automatizzato; pertanto, per le dichiarazioni
nel cui frontespizio sono stata barrate le relative caselle, l’Agenzia
provvederà a trasmettere l’avviso telematico all’intermediario in luogo
dell’invio della comunicazione cartacea al contribuente.
2. Normativa di riferimento
L’articolo
2-bis, comma 1, lett. a), del citato decreto legge n. 203 del 2005,
stabilisce che, “…… se previsto nell’incarico di trasmissione,
l’intermediario deve portare a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e, comunque, nei termini di cui all’articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell’invito”.
Il comma 3 del
predetto articolo 2 bis prevede che “il termine di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1
del presente articolo”.
In base alla
normativa citata, l’intermediario deve portare a conoscenza del
contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni
dalla data in cui l’avviso telematico è reso disponibile. Dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui l’avviso telematico è
reso disponibile decorre per il contribuente il termine di trenta
giorni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462
del 1997.
Il termine di novanta giorni
(sessanta più trenta), concesso per il pagamento degli esiti di
irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza, inizia a
decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è
trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando
il momento in cui la stessa è prelevata dall’intermediario.
Nel
caso di avviso telematico, entro il più ampio termine di novanta
giorni, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea, è
possibile:
effettuare il pagamento in
acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli
omessi versamenti, usufruendo della riduzione della sanzione ad un
terzo rispetto a quella ordinariamente prevista nella misura del trenta
per cento, nel caso in cui l’avviso telematico sia ritenuto corretto;
rivolgersi
ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate per fornire gli
eventuali chiarimenti in relazione a dati o elementi non considerati in
sede di controllo automatizzato della dichiarazione, nel caso in cui
l’avviso telematico sia ritenuto non corretto.
3. Iter procedimentale
L’avviso
telematico costituisce la versione elettronica della comunicazione
cartacea ordinariamente inviata ai contribuenti ed ai sostituti
d’imposta ed è trasmesso agli intermediari attraverso il canale
Entratel.
La disponibilità della fornitura
relativa agli avvisi telematici nell’ambito dell’applicazione Entratel,
cui è possibile accedere mediante le apposite credenziali ottenute in
sede di abilitazione, è segnalata dalla presenza di un messaggio
relativo agli avvisi da prelevare nella Home Page, sezione Da Fare.
E’
possibile accedere direttamente alla fornitura mediante il collegamento
ipertestuale presente nella sezione Da Fare, ovvero attraverso il
percorso Comunicazioni à Avvisi di irregolarità, accessibile dalla home
page.
Nell’area riservata agli avvisi di
irregolarità è visualizzata una tabella riepilogativa delle diverse
forniture trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, contenente
l’indicazione delle date in cui sono state rese disponibili e del
numero di documenti in ciascuna di esse inclusi. In tale area è
possibile effettuare il download3 di ogni singola fornitura.
L’accettazione
da parte del professionista che ha curato la trasmissione della
dichiarazione di ricevere l’avviso telematico può essere dallo stesso
revocata qualora sussistano impedimenti di natura oggettiva che
ostacolino la gestione degli esiti del controllo automatizzato. In tal
caso, l’intermediario deve segnalare tale evenienza mediante l’apposita
funzione prevista all’interno di Entratel.
La
segnalazione deve essere effettuata con la massima celerità e comunque
entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso telematico.
Le cause di impossibilità oggettiva che è possibile segnalare sono individuate nelle seguenti fattispecie:
cessazione del rapporto di assistenza con il contribuente;
impossibilità a reperire il contribuente;
altre rilevanti situazioni particolari che possano giustificare il rifiuto dell’avviso telematico.
La
tempestiva segnalazione di una causa di impossibilità oggettiva da
parte dell’intermediario comporta, per la posizione cui si riferisce
l’avviso telematico, l’automatico invio della comunicazione cartacea
tramite raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al
contribuente.
Nello spirito di fattiva e
reciproca collaborazione, gli intermediari sono tenuti a revocare la
scelta espressa in dichiarazione di domiciliare l’avviso telematico,
nei soli casi in cui sussistano reali e gravi cause ostative
all’esercizio della funzione.
Gli uffici
dell’Agenzia delle Entrate avranno cura di verificare l’effettiva
sussistenza dei motivi che impediscono lo svolgimento dell’attività, in
modo da evitare che il rifiuto possa costituire un modo improprio per
dilazionare il trattamento degli esiti del controllo automatizzato.
Nel
caso di gravi, ripetuti ed immotivati rifiuti alla gestione degli
avvisi da parte dell’intermediario, l’ufficio che constati
l’insussistenza di motivazione al mancato svolgimento dell’attività
procederà alla revoca dell’abilitazione al servizio Entratel, in
coerenza alle previsioni del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 in
materia di mancato rispetto delle norme che regolano l’utilizzo dei
servizi telematici.
4. Benefici connessi all’opzione dell’invio dell’avviso telematico all’intermediario
La
scelta da parte del contribuente di permettere che la gestione
dell’intero ciclo di attività connesse alla dichiarazione avvenga ad
opera dell’intermediario comporta dei vantaggi sia per quest’ultimo sia
per il contribuente.
Il contribuente
optando per l’invio dell’avviso telematico all’intermediario, oltre a
godere di un termine decisamente più ampio entro il quale la propria
posizione può essere regolarizzata, è assistito direttamente dal
professionista che si occupa anche dell’eventuale fase di ricezione
dell’avviso e di intervento presso i servizi di assistenza, qualora
siano necessarie delle correzioni alle risultanze del controllo
automatico. Il contribuente è pertanto sollevato dall’onere di
rivolgersi direttamente ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle
Entrate ovvero di richiedere all’intermediario di occuparsene in sua
vece.
L’intermediario, dal canto suo,
riunendo in capo a sé il governo delle attività connesse alla
dichiarazione, è informato con modalità telematica degli esiti del
controllo automatizzato, potendo in tal modo attivare direttamente
l’eventuale fase di gestione delle irregolarità, con l’ulteriore
vantaggio di poter usufruire di appositi canali di assistenza dedicati
che rendono agevole e fluido il contatto con l’Agenzia delle Entrate e
rapida la risoluzione delle varie problematiche riscontrate.
Infatti,
l’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi agli intermediari mediante
procedure telematiche, ha la possibilità di regolare il flusso delle
richieste di assistenza, potenziando le procedure dedicate agli stessi,
in modo da ottimizzare l’offerta generale di servizi con
l’individuazione di nuovi e più efficienti strumenti.
E’
auspicabile, pertanto, che all’atto dell’assunzione dell’impegno a
presentare la dichiarazione in via telematica, l’intermediario informi
il contribuente dei diversi benefici che derivano dal ricorso a tale
servizio di modo che quest’ultimo possa consapevolmente aderirvi.
5. Canali di assistenza dedicati agli intermediari
L’Agenzia
delle Entrate, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale
impiego delle risorse disponibili, ha individuato delle nuove modalità
di erogazione di servizi che consentono un accesso semplificato agli
intermediari.
I canali di assistenza di
seguito descritti, denominati Pec (Posta elettronica certificata) e
Civis, hanno il vantaggio di consentire agli intermediari di poter
formulare in via telematica la richiesta di assistenza all’Agenzia
delle Entrate, senza la necessità di doversi recare fisicamente presso
gli sportelli degli uffici.
L’utilizzo di
tali canali abbatte i tempi di attesa allo sportello presso gli uffici
dell’Agenzia o al telefono, riduce i tempi di erogazione dei servizi ed
ottimizza le lavorazioni in back office.
I
servizi Pec e Civis consentono di richiedere assistenza sugli avvisi
telematici e sulle comunicazioni di irregolarità e permettono di
effettuare le stesse operazioni che l’intermediario svolgerebbe presso
uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate.
Le
richieste di assistenza da parte dell’intermediario mediante questi
canali trovano fondamento per l’avviso telematico nell’opzione espressa
in dichiarazione e per la comunicazione nell’aver ricevuto delega
espressa dal contribuente.
L’intermediario
si impegna, altresì, ad informare tempestivamente il contribuente nel
cui interesse agisce relativamente al controllo effettuato dall’Agenzia
delle Entrate a seguito della richiesta di assistenza da lui stesso
avanzata. La nuova comunicazione, infatti, deve essere inoltrata
dall’intermediario al soggetto interessato per consentirgli, in caso
permangano esiti a debito, la possibilità di versare entro trenta
giorni le somme dovute con il beneficio delle sanzioni ridotte.
5.1. Posta elettronica certificata
A
partire dall’inizio di giugno 2009 l’Agenzia delle Entrate ha attivato,
in via sperimentale, una casella di posta elettronica a cui i soli
intermediari dotati di posta elettronica certificata possono inviare i
chiarimenti sulle comunicazioni di irregolarità relative al controllo
automatizzato delle dichiarazioni Unico SC 2007 presentate per il
periodo di imposta 2006 dalle società di capitali.
Tale
canale di assistenza, a distanza di poco più di un mese, è stato esteso
anche alle comunicazioni di irregolarità relative al controllo
automatizzato delle dichiarazioni Unico SP 2007 presentate per il
periodo d’imposta 2006 dalle società di persone.
Considerato
il positivo riscontro della fase sperimentale del canale di assistenza,
la possibilità di utilizzo è stata estesa anche alle comunicazioni di
irregolarità di altri modelli dichiarativi relativi al periodo
d’imposta 2007.
Il messaggio di posta
elettronica certificata inviato dall’intermediario per richiedere
assistenza deve riguardare un unico avviso/comunicazione di
irregolarità. L’oggetto del messaggio deve contenere la seguente
dicitura: AVVISO NUM …… ovvero COMUNICAZIONE NUM……….(riportare il
numero dell’avviso/comunicazione per il quale si richiede l’assistenza).
Al
messaggio devono essere allegati: un format5 compilato nella parte di
proprio interesse e, qualora necessario, uno o più file nel formato
PDF/A (ISO 19005-1:2005)6 contenenti le immagini dei documenti che
eventualmente si intende sottoporre all’attenzione dell’Agenzia.
5.2. CIVIS
Al
servizio possono accedere, attraverso il canale Entratel, gli
intermediari autenticati mediante il Pin ed autorizzati all’utilizzo di
tale servizio.
Dopo aver eseguito l’accesso,
l’utente compila un form7 con i dati necessari per la risoluzione delle
irregolarità rilevate dal controllo automatizzato. I principali dati
che è necessario inviare sono i seguenti: il numero dell’avviso
telematico ovvero della comunicazione di irregolarità, il codice
fiscale del contribuente, la motivazione della richiesta di assistenza,
le informazioni utili per la lavorazione della richiesta, i dati per il
contatto da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che tratta la
richiesta.
Per ciascun avviso telematico e
per ciascuna comunicazione di irregolarità va inoltrata una sola
richiesta che non può essere reiterata.
Una
volta inviata, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate prende
in carico la richiesta di assistenza, assegnando ad essa un protocollo
identificativo che viene comunicato all’utente.
Tale
protocollo individua univocamente la richiesta di assistenza relativa
all’avviso telematico ovvero alla comunicazione di irregolarità, che
viene assegnato con modalità telematiche ad un operatore dell’Agenzia
delle Entrate per il trattamento.
Se
l’operatore ritiene necessario visionare specifici documenti, contatta
l’intermediario per la trasmissione della necessaria documentazione via
fax o via e-mail.
Al termine della
lavorazione, l’operatore informa via e-mail l’intermediario circa
l’esito della lavorazione, confermando la correttezza della
liquidazione automatizzata ovvero inviandogli una nuova comunicazione,
nel caso in cui siano state apportate correzioni alla comunicazione
originaria.
Qualora si renda invece
indispensabile rimandare il trattamento della richiesta di assistenza
presso uno sportello fisico dell’Agenzia delle Entrate, l’operatore
chiede all’intermediario presso quale ufficio egli desideri recarsi e,
in tal caso, fissa un appuntamento dandone notizia all’ufficio
destinatario.
Se l’intermediario intende
scegliere l’ufficio in autonomia, la lavorazione della pratica da parte
dell’operatore si considera conclusa.
Si
rammenta, in ultimo, che il servizio è stato attivato in via
sperimentale e sarà cura dell’Agenzia delle Entrate comunicare
tempestivamente la progressiva messa a regime.