Conversione Lire-Euro: Noi Consumatori in campo per i diritti dei possessori di vecchie lire
Con sentenza del 5 novembre 2015 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 26 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011. Tale
articolo ha disposto, con effetto immediato, la prescrizione anticipata delle
lire ancora in circolazione, stabilendo che il relativo controvalore fosse
versato all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato, quando
erano trascorsi nove anni e nove mesi dalla cessazione del corso legale della
lira, e non dieci anni, come invece prescriveva la legislazione precedente.
Il fatto
che al momento dell’entrata in vigore della disposizione censurata fossero già
trascorsi nove anni e nove mesi circa dalla cessazione del corso legale della
lira non è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale idoneo a giustificare il
sacrificio della posizione di coloro che, confidando nella perdurante pendenza
del termine originariamente fissato dalla legge, non avevano ancora esercitato
il diritto di conversione in euro delle banconote in lire possedute. Pertanto
la Consulta, con la sentenza 5 novembre 2015 n. 216, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ha
ripristinato la possibilità di esercitare tale diritto, che era stato
illegittimamente compresso.
La Banca
d’Italia invece, dalla data di pronuncia di detta sentenza, e ingiustamente
violando il principio giuridico in essa contenuto, ha omesso di effettuare la
conversione chiesta da chi ne aveva interesse, procrastinando un atto
certamente dovuto ai sensi del sistema normativo quale risultante dalla
pronuncia di incostituzionalità, pretestuosamente adducendo di dovere adottare
determinazioni circa le modalità di espletamento della obbligazione, il cui
adempimento è invece di lapalissiana semplicità e consiste nella semplice
consegna, al portatore delle lire,
dell’equivalente di esse in euro.
Con
determinazione del 21 gennaio 2016, poi, la Banca d’Italia, di nuovo
travalicando il sistema normativo, e di nuovo violando il principio di
uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, ha incredibilmente
limitato l’esercizio del diritto, riconoscendolo solo a chi sia in grado di
documentare di aver richiesto la conversione delle lire nel periodo compreso
tra il 6-12-2011 e il 28-2-2012, così assurdamente privilegiando la tutela di
chi, in spregio alla modifica di legge, avesse proposto istanza quando essa non
era consentita e mortificando, invece, il comportamento di chi, ossequiente
alla legge, si era attenuto alle disposizioni normative.
Il
provvedimento della Banca d’Italia è peraltro privo di motivazione, almeno nel
testo riportato on line sul sito ufficiale della Banca d’Italia, sicché gli
interessati non sono in grado neppure di conoscere i presupposti di fatto e di
diritto (qualora esistessero) posti alla base di tale decisione.
NOI CONSUMATORI chiede che il Ministero
dell’Economia, o la Banca d’Italia stessa, in sede di autotutela, vogliano
modificare il provvedimento, restaurando il diritto violato così come è loro
dovere in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale.