Coordinatore per la progettazione: nessun obbligo di nomina per cantieri non complessi
Il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti circa
l’interpretazione dell’articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza
sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche intervenute con
l’entrata in vigore del c.d. decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009).
Il
legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non
particolarmente complessi (“lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad euro 100,000”) la possibilità per il committente di
nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei casi in
cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere
affidati all’unico figura del coordinatore per l’esecuzione.
In
tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione
svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’articolo
91 attribuisce al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno
svolti durante la progettazione dell’opera e, quindi, l’articolo 90,
comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori
designi il coordinatore per la progettazione contestualmente
all’affidamento dell’incarico di progettazione. Anche nell’ipotesi di
cui all’articolo 90, comma 11, il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, al fine di consentire la piena
realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per
la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal
coordinatore per l’esecuzione.