Copiare durante un concorso pubblico è reato
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza in data 4 giugno 2004 del Tribunale di Taranto, appellata da M.T., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni di parte civile, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 3 (Capo A:
per avere, nella prova scritta del concorso pubblico di Dirigente del servizio contenzioso e ufficio di conciliazione della Provincia di Taranto, presentato come proprio un elaborato in realtà interamente trascritto da una sentenza del T.A.R. alla stessa previamente comunicata da Mu.Fr., membro della commissione esaminatrice) e agli artt. 56, 110 e 323 c.p. (Capo B: per avere concorso con il Mu., il quale, attraverso la condotta di cui al capo precedente, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare alla stessa un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dal superamento del concorso, proclamato dalla Giunta Provinciale di Taranto con delibera n. 390 del 29 ottobre 1999, non conseguendo l’intento per effetto di successive pronunce del T.A.R. che accoglievano i ricorsi promossi contro detta delibera dal concorrente soccombente S.C.); in (OMISSIS).
Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, avv. Emilio Nicola Buccico, che denuncia:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p. e artt. 56 e 323 c.p., relativamente al capo B, per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: nella prima si è addebitato all’imputata il fatto che il Mu. non l’avesse esclusa dal concorso, collocandola al primo posto della graduatoria; nella seconda, si individua la condotta criminosa nell’avere la M. ricevuto per fax, due giorni prima della prova scritta, la sentenza del T.A.R. Campania attinente a una questione giuridica che avrebbe costituito l’oggetto della prova scritta.
2. Vizio di motivazione e violazione di legge, sempre relativamente al capo B, in riferimento agli artt. 110, 56 e 323 c.p., D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13 norma quest’ultima che impone la esclusione dal concorso del candidato che effettui la copiatura del compito sulla base di altro elaborato, posto che nella specie la M. nello svolgimento del compito aveva legittimamente fatto riferimento a una sentenza del T.A.R. Campania ampiamente diffusa attraverso riviste specialistiche, che atteneva al tema sottoposto ai candidati, estratto casualmente tra altri tre, come fa fede il verbale di concorso, peraltro sviluppando autonomamente autonome ed originali considerazioni.
3. Vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla L. 19 aprile 1925, n. 475, art. 3 (capo A), norma che si riferisce a dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e in genere a lavori che siano opera di altri e non certo a sentenze pubblicate e conoscibili da ogni interessato.
4. Vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all’art. 157 c.p., essendo il reato di cui al capo A, consumato il 7 luglio 1999, prescritto in data antecedente al giudizio di secondo grado, anche tenendo conto delle cause di sospensione.
Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.
E’ stato accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che il compito redatto dalla M. riproduceva, pressocchè ad litteras, finanche nella punteggiatura, il contenuto, relativo alla parte “in diritto”, di una sentenza del TAR Campania specificamente dedicata alla questione (allora controversa) su cui si dovevano impegnare i candidati (rilevanza della sentenza di patteggiamento ai fini delle cause di incandidabilità di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 1), e che tale sentenza era stata comunicata via fax alla candidata, due giorni prima della prova scritta, dal commissario Mu..
Non merita qui esaminare se il Mu., nel momento in cui trasmise il fax, già sapesse (per averla già ideata) che una delle tre tracce di temi su cui si sarebbe effettuato il sorteggio concerneva proprio una simile questione di diritto, ipotesi peraltro non irragionevolmente privilegiata dalla sentenza impugnata; nè risulta in alcun modo che il sorteggio tra le tre tracce ideate dalla commissione sia stato influenzato da qualche anomalia.
Rileva però che il Mu. era uno dei commissari di esame e che egli fornì alla candidata, attraverso la trasmissione della sentenza, la fonte conoscitiva utilizzabile e di fatto utilizzata dalla medesima, non importa se in via esclusiva, nella prova scritta del concorso.
Risulta pertanto ineccepibile la valutazione dei giudici di merito secondo cui la M. nel corso della prova scritta effettuò, pur senza essere in quel frangente scoperta, una pedissequa copiatura del testo della sentenza trasmessole dal Mu., essendo da escludere che la stessa fosse in possesso di doti mnemoniche di tale sovrumana eccezionalità da renderle possibile di riprodurre, finanche nella punteggiatura, un testo da lei preventivamente mandato a memoria, che del resto era solo ipoteticamente relativo a uno degli innumerevoli argomenti su cui avrebbero potuto essere impegnati i candidati.