Coppie di fatto: ecco le leggi che parzialmente tutelano le convivenze “more uxorio”
La convivenza more uxorio è una delle applicazioni dell’art. 2 della Costituzione.
In
termini legali troviamo delle analogie giuridiche tra matrimonio e
convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti
circoscritti.
Le fonti legislative interessate sono le seguenti:
–
D.L. n. 1726 del 27.10.1918: elargizione e corresponsione della
pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova,
la promessa sposa, la convivente more uxorio;
– art. 6 L. n. 356 del
13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non
riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre
abbiano convissuto “more uxorio”, nel periodo del concepimento;
–
art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: dicesi famiglia anagrafica non
solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela,
affinità, affiliazione ed adozione ma ogni forma di vita comune che si
fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla
comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le
esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
– art. 1 L. n.
405/1975 (padre dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi
diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”;
– art. 30
L. n. 354/1975 (Riforma dell’ordinamento penitenziario): contempla la
possibilità di elargire un permesso al condannato, in caso di imminente
pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
–
art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): consente la
presenza di chi è indicato “padre del concepito”, quindi anche in caso
di convivenza more uxorio;
– art. 44 L. n. 184/1983: consente
l’adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche
alla famiglia di fatto;
– art. 17 L. n. 179/1992: consente il
subentro, al socio assegnatario defunto del convivente, purché
documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.
Il rapporto di convivenza come nasce così può
cessare, diversamente per la famiglia legittima che è tutelata da norme
e leggi speciali che salvaguardano l’istituto della separazione e del
divorzio. Le problematiche anche se note che scaturiscono sono:
1. abitazione familiare;
2. contratto di locazione;
3. acquisti compiuti durante la convivenza;
4. assegno di mantenimento;
5. elargizioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
6. rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
7. assegnazione in tema di edilizia economica popolare;
8. diritti successori;
9. altri effetti patrimoniali.
Nell’applicazione del Codice penale
Una maggiore equivalenza della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è avuta nel campo penale, e precisamente:
1.
art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): viene
considerata la possibilità di astenersi dal testimoniare anche per il
convivente more uxorio;
2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): è analoga alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
3.
artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): il comportamento
adottato dal convivente more uxorio che apporta un grave pregiudizio al
nucleo familiare, determina “ipso iure” l’allontanamento del soggetto e
l’obbligo al versamento di un assegno, se i familiari necessitano di
mezzi adeguati per il loro sostentamento;
4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): consente al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.
Non esiste analogia tra famiglia di fatto e
famiglia legittima in ambito di violazione degli obblighi familiari,
poiché in costanza di convivenza more uxorio, tra i compagni non
esistono obblighi giuridicamente vincolanti se non quelli morali.
Le
volte che sono state emesse sentenze le stesse sono state adottate non
per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per ribadire
interessi costituzionalmente garantiti. Tante proposte di legge ma
nessuna approvata.