Copyright doppio per il karaoke in tv
Cassazione civile , sez. I, sentenza 10.05.2010 n° 11300
La Cassazione ha accolto con la sentenza 10 maggio 2010, n. 11300 il ricorso di alcune società discografiche costituitesi contro la RAI che, a partire dal 1997, aveva diffuso durante alcune trasmissioni, il testo di alcune canzoni, attraverso la modalità karaoke, a beneficio dei telespettatori, che potevano in tal modo partecipare al gioco da casa. Le società discografiche lamentavano nel ricorso “illiceità della diffusione e della riproduzione del testo in violazione del diritto d’autore”, sostenendo che le parole delle canzoni sono da ritenersi testi letterari e, nel caso di trasmissione di karaoke (musica con sottotitoli dei brani) fanno nascere in capo all’autore diritti nuovi rispetto alla semplice riproduzione musicale.
In un primo momento sia il Tribunale che la Corte D’Appello avevano accolto le tesi della RAI ritenendo che il diritto di riproduzione dei testi letterari rientrasse nel contratto generale di licenza siglato tra RAI e la SIAE, e che lo sfruttamento dei testi delle canzoni non costituiva un utilizzo “autonomo e distinto delle musiche”.
La Suprema Corte di parere diverso, ha osservato che, nell’art. 13 della legge sul diritto d’autore, nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che “il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo come la copiatura a mano, la stampa incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione”.
La Convenzione di Berna all’art. 9, è in piena rispondenza con il citato articolo che, stabilisce gli autori“hanno diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle opere in qualsiasi maniera e forma”, specificando altresì che “qualsiasi registrazione sonora o visiva è considerata riproduzione”. Non può, pertanto, essere messo in discussione il fatto che il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione.
In ogni caso, in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo è possibile da parte di terzi a prescindere dalla sua natura e dalle sue finalità. Da ciò discende che l’avere da parte di un terzo ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione della canzone in quanto tale non può in alcun modo ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa, perché mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall’autore del testo.