Corte Costituzionale Ordinanza n°110 – contratti di locazione non registrati – 09.04.09
Giudizio di
legittimita’ costituzionale in via incidentale. Contratto, atto e
negozio giuridico – Contratti di locazione di beni immobili – Nullita’
in caso di omessa registrazione – Denunciata limitazione dell’autonomia
contrattuale nonche’ violazione dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza – Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione –
Manifesta inammissibilita’ della questione. – Legge 30 dicembre 2004,
n. 311, art. 1, comma 346. – Costituzione, artt. 3 e 41. Contratto,
atto e negozio giuridico – Contratti di locazione di beni immobili –
Nullita’ in caso di omessa registrazione – Lamentata violazione del
diritto di difesa – Questione identica ad altra gia’ dichiarata
manifestamente infondata – Inconferenza del parametro costituzionale
invocato – Manifesta infondatezza della questione. – Legge 30 dicembre
2004, n. 311, art. 1, comma 346. – Costituzione, art. 24. (GU n. 15 del 15-4-2009 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; I giudici: Ugo DE
SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 346,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per
il 2005), promosso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, nel procedimento civile vertente tra Foglia Luca e Foglia
Giuseppe con ordinanza dell’8 settembre 2007, iscritta al n. 306 del
registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, 1a serie speciale, dell’anno 2008;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che, con ordinanza dell’8 settembre 2007, il Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2005), per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che, con atto di citazione notificato il 13
agosto 2007, F. L. aveva intimato sfratto per morosita’ a F. G., con
contestuale richiesta di rilascio dell’immobile, esponendo che egli, in
data 1° gennaio 2005, aveva concluso in forma scritta un contratto di
locazione ad uso abitativo relativo ad un appartamento sito in Forio di
Ischia, in relazione al quale il conduttore si era reso inadempiente
alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito a
decorrere da ottobre 2006; che il rimettente rileva che l’adozione dei
provvedimenti richiesti e’ preclusa rebus sic stantibus dal disposto
dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma
del quale i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento di unita’ immobiliari ovvero di loro porzioni
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non siano registrati;
che le emergenze processuali non attestano l’avvenuta registrazione del
dedotto contratto di locazione (pur prodotto in forma scritta);
che, pertanto, mancando un valido rapporto locativo, il giudicante non
puo’ ne’ convalidare lo sfratto per morosita’ per intervenuta
opposizione, ne’ assegnare il termine per sanare la morosita’;
che, di conseguenza, ritiene il giudice a quo di sollevare la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge n.
311 del 2004, pur non ignorando che una giurisprudenza di merito ha
ritenuto che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata,
deve escludersi che tale norma configuri la registrazione come
requisito di validita’ della locazione, costituendo essa piuttosto una
mera condicio iuris di efficacia del contratto, che puo’ intervenire,
con effetto ex tunc, pure in un momento successivo rispetto alla
conclusione del negozio;
che quest’ultima interpretazione sarebbe in contrasto con
l’inequivocabile dato letterale della norma impugnata, dal momento che
il necessario rispetto dovuto al legislatore impone di ritenere che
quest’ultimo, laddove ha richiamato la categoria della nullita’ del
contratto, abbia operato proprio al fine di creare una figura di
nullita’ a carattere assoluto, collegata ad una fattispecie esterna
rispetto all’accordo negoziale;
che neppure sarebbe possibile estendere alla suddetta materia
l’interpretazione prospettata quanto ai patti contrari alla legge di
cui all’art. 13, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)
dalla Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089) e dalla
Corte costituzionale (ordinanza n. 242 del 2004);
che, secondo il rimettente, la decisione del legislatore di porre la
registrazione quale vero e proprio requisito per la giuridica esistenza
del contratto si traduce in un limite all’autonomia contrattuale, la
quale costituirebbe un diritto fondamentale della persona (giacche’
strumentale al principio di liberta’ dell’iniziativa economica tutelato
dall’art. 41, primo comma, della Costituzione), che puo’ cedere solo di
fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati
rilevanti dalla Costituzione (art. 41, secondo comma, della
Costituzione);
che il giudice a quo ritiene che il mancato rispetto della normativa
tributaria non costituisca in tale ottica un legittimo limite
all’autonomia privata (e quindi all’iniziativa economica);
che la violazione della disciplina tributaria rimane innanzitutto
sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo, delle somme evase
cosi’ da soddisfare pienamente l’interesse statuale al reperimento
delle necessarie risorse finanziarie;
che, peraltro, la salvaguardia degli interessi economici dello Stato e’
assicurata anche dall’obbligo imposto all’organo giurisdizionale civile
dall’art. 36, comma quarto, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), e successive modificazioni, di trasmettere idonea
comunicazione agli organi competenti per l’accertamento degli illeciti
tributari e fiscali;
che l’esito del bilanciamento costituzionale degli opposti interessi
rende allora socialmente ingiustificato il previsto limite alla
liberta’ negoziale, che si risolve conseguentemente in una
incostituzionale lesione di un diritto fondamentale della persona; che
lo stesso legislatore ordinario ha sancito all’art. 10, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), che le violazioni di disposizioni di rilievo
esclusivamente tributario non possono essere causa di nullita’ del
contratto;
che tale principio si paleserebbe coerente con la regola della
dicotomia fra l’interpretazione fiscale del contratto e il dato
civilistico posta dall’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell’imposta di registro), successivamente art. 20 del
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro), in virtu’ del quale
«l’imposta e’ applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti
giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente»;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata sarebbe inoltre in
contrasto con l’art. 3 della Costituzione, in quanto irrazionale e
discriminatoria perche’ assoggetta, in caso di mancata registrazione,
alla sanzione di nullita’, senza alcuna plausibile giustificazione,
unicamente alcune fattispecie contrattuali (i contratti di locazione, o
che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita’
immobiliari ovvero di loro porzioni) e non tutte le ipotesi di atti
privati per i quali vige l’obbligo di registrazione;
che, infine, la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 24
Cost., dal momento che lo Stato non potrebbe mai sanzionare il mancato
pagamento di un tributo con la perdita dell’esercizio di un diritto,
mentre la sanzione della nullita’ del contratto di locazione non
registrato impedirebbe de facto, al locatore in mancanza di elementi
ostativi, aventi rilievo costituzionale, al pieno esercizio
dell’autonomia privata, di giovarsi del procedimento sommario di
sfratto per morosita’, potendo lo stesso recuperare la disponibilita’
dell’immobile solo a seguito dell’utile esperimento della meno agevole
azione ordinaria per occupazione sine titulo; che, peraltro, anche il
conduttore non sarebbe tutelato dalla normativa in esame, in quanto
egli sarebbe equiparato ad un mero occupante sine titulo, con tutte le
intuibili conseguenze in tema di precarieta’ della disponibilita’
dell’immobile e di non azionabilita’ dei diritti a lui attribuiti dallo
statuto locativo;
che nel giudizio innanzi a questa Corte e’ intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata;
che, secondo l’Autorita’ intervenuta, la norma impugnata non
introdurrebbe una condizione al diritto di agire in giudizio, ma
opererebbe sul piano sostanziale, limitandosi a sancire una nullita’
non prevista dal codice civile, con la conseguenza che tale norma
dunque non introdurrebbe ostacoli al ricorso alla tutela
giurisdizionale, ma eleverebbe la norma tributaria al rango di norma
imperativa la cui violazione determina la nullita’ del negozio ex art.
1418 cod. civ.;
che tale operazione non costituirebbe una novita’ nel nostro
ordinamento, poiche’, ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. n. 131 del 1986,
sono nulli i patti contrari alle disposizioni del decreto medesimo,
compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico
di una delle parti;
che, peraltro, la stessa questione e’ stata gia’ dichiarata
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 420 del 2007; che, quanto
al limite all’iniziativa economica, il dubbio sarebbe del tutto
infondato in quanto le norme sostanziali che dispongono la sanzione
della nullita’ vanno rispettate come qualsiasi altra norma. Considerato
che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dubita della
legittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2005),
nella parte in cui prevede che i contratti di locazione sono nulli se
non registrati;
che, secondo il rimettente, sarebbe violato l’art. 41 della
Costituzione, perche’ si porrebbe un limite all’autonomia contrattuale,
la quale invece costituirebbe un diritto fondamentale della persona,
che, in quanto tale, potrebbe cedere solo di fronte a motivi di ordine
superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla
Costituzione, fra i quali non rientrerebbe il mancato rispetto della
normativa tributaria;
che, inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3
della Costituzione, in quanto assoggetterebbe, in caso di mancata
registrazione, alla sanzione di nullita’ unicamente alcune fattispecie
contrattuali e non gia’ tutte le ipotesi di atti privati per i quali
vige l’obbligo di registrazione; che, infine, sarebbe recato vulnus
all’art. 24 della Costituzione, perche’ la sanzione della nullita’ del
contratto di locazione non registrato impedirebbe al locatore di
giovarsi del procedimento sommario di sfratto per morosita’, potendo lo
stesso recuperare la disponibilita’ dell’immobile solo a seguito
dell’utile esperimento della meno agevole azione ordinaria per
occupazione sine titulo, e allo stesso tempo equiparerebbe il
conduttore ad un mero occupante sine titulo, con conseguente
precarieta’ della disponibilita’ dell’immobile e non azionabilita’ dei
diritti a lui attribuiti dallo statuto locativo;
che il rimettente – evocando, relativamente agli effetti dell’omessa
registrazione, la diversita’ delle conseguenze previste per la
fattispecie oggetto del giudizio a quo rispetto a quelle sancite per
altri contratti per i quali esiste un analogo obbligo di registrazione
a fini fiscali – pone a raffronto tipi negoziali affatto eterogenei (i
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, da un lato, e gli
altri contratti, dall’altro), senza pero’ motivare adeguatamente in
ordine a tale diversita’ e alla dedotta irragionevolezza delle
conseguenze della sanzione della nullita’ sulle posizioni dei
contraenti;
che, in particolare, il medesimo rimettente non individua i motivi
dell’ipotizzata irragionevolezza intrinseca della norma, limitandosi ad
indicare, in termini meramente descrittivi, l’ovvia diversita’ delle
conseguenze derivanti alle parti dalla previsione della nullita’ del
contratto rispetto al regime precedente;
che, inoltre, non vengono neppure chiarite le ripercussioni della
nullita’ sull’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione
finanziaria sotto il profilo della possibilita’ o meno per la stessa di
trattenere le somme eventualmente versate a titolo di imposta di
registro, discendendone cosi’ una carenza, sul punto, della motivazione
relativa alla dedotta irragionevolezza della norma e al suo presunto
contrasto con l’ipotizzato diritto fondamentale della persona
all’autonomia contrattuale;
che tali difetti di motivazione determinano la manifesta
inammissibilita’ della questione sollevata in riferimento agli artt. 3
e 41 Cost.;
che, con riferimento alla violazione dell’art. 24 Cost., deve
confermarsi la pronuncia di manifesta infondatezza in precedenza
adottata con riferimento ad identica controversia, perche’ il parametro
invocato non e’ conferente in quanto la norma impugnata non introduce
ostacoli alla tutela giurisdizionale (ordinanze n. 420 del 2007 e n.
389 del 2008). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione
distaccata di Ischia, con l’ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’
costituzionale del medesimo art. 1, comma 346, della legge n. 311 del
2004, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con l’ordinanza in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 2009.