Corte Costituzionale Sentenza n° 6 – attribuzione alle Commissioni Tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di fermo amministrativo di beni immobili registrati 14.01.2010
composta dai signori: Dichiara la manifesta inammissibilita’ della
di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse –
Attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle
controversie in materia di fermo amministrativo di beni immobili registrati –
Asserita violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali –
Inadeguata sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a
Costituzione – Manifesta inammissibilita’ della questione. – D.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. e-ter), aggiunta dall’art. 35, comma
26-quinquies, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248. – Costituzione, art. 102, secondo
comma. (GU n. 3 del 20-1-2010
)
LA CORTE COSTITUZIONALE
AMIRANTE; Giudici: Ugo
DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria
NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 1,
lettera e-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art.
35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate
e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 23 settembre 2008
dal Giudice di pace di Cosenza, nel giudizio vertente tra Angelo Panebianco, il
Comune di San Fili e la s.p.a. Areariscossioni, iscritta al n. 79 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª
serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre
2009 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che, nel corso di un
giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’iscrizione del fermo
amministrativo dell’autovettura di un debitore di un Comune – iscrizione
comunicata all’interessato dalla societa’ incaricata della riscossione del
credito, a seguito del mancato adempimento di una ingiunzione di pagamento -, il
Giudice di pace di Cosenza, con ordinanza depositata il 23 settembre 2008, ha
sollevato, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita’ dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma 26-quinquies, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che il Giudice di pace rimettente premette che:
a) dalla comunicazione
dell’iscrizione del fermo inviata al debitore non risultano le ragioni del
credito posto a fondamento di detto fermo;
b) la controversia rientra nella
propria competenza per valore;
c) il provvedimento di fermo oggetto della
controversia incide su un diritto patrimoniale del cittadino; che, su queste
premesse, il giudice rimettente afferma, quanto alla non manifesta infondatezza
della sollevata questione, che la disposizione censurata, nell’attribuire alla
commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti
il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), istituisce un giudice straordinario o speciale, in contrasto con
l’evocato parametro costituzionale;
che, quanto alla rilevanza, lo stesso
giudice osserva che, in applicazione della disposizione censurata, a suo avviso
non interpretabile in modo conforme a Costituzione, dovrebbe dichiarare il
proprio difetto di giurisdizione;
che il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’
intervenuto in giudizio, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
o infondata.;
che, secondo la difesa erariale, la questione e’ inammissibile
perche’ il rimettente:
a) non ha indicato le ragioni del dedotto contrasto
con il parametro da lui evocato;
b) non ha tentato di interpretare la
disposizione denunciata in modo conforme a Costituzione, ponendola in rapporto
con l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed intendendola nel senso che la
cognizione delle commissioni tributarie e’ limitata alle sole «questioni
connesse alla riscossione di uno dei tributi riservati» alla giurisdizione
tributaria, come ritenuto dalla stessa Corte costituzionale con l’ordinanza n.
57 del 2008;
c) avrebbe potuto individuare la natura del credito azionato
sia procedendo ad un attento esame della «cartella esattoriale» sia acquisendo
ulteriore documentazione idonea ad evidenziare i dati mancanti; d) fa un «”uso
distorto dell’incidente di costituzionalita’” al fine di sindacare scelte
discrezionali del Legislatore e tentare di conseguire avallo ad una tesi
interpretativa»; che, nel merito, sempre per la difesa erariale, la questione e’
«manifestamente infondata», perche’:
a) il legislatore gode di ampia
discrezionalita’ nel definire la disciplina del processo e dei relativi istituti
e le sue scelte sono censurabili sul piano costituzionale solo ove si
manifestino irragionevoli ed arbitrarie; b) nella specie, il legislatore e’
intervenuto al fine di risolvere difficolta’ interpretative circa
l’individuazione del giudice competente a decidere in materia;
c) la
disposizione denunciata non istituisce una giurisdizione speciale, ma si limita
«a disciplinare un aspetto processuale del procedimento esecutivo esattoriale,
attribuendo la competenza a conoscere delle questioni concernenti una misura
generale cautelare finalizzata ad assicurare la riscossione delle imposte al
giudice competente a decidere del credito garantito».
Considerato che il
Giudice di pace di Cosenza dubita, in riferimento all’art. 102, secondo comma,
della Costituzione, della legittimita’ dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma
26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
che, in particolare, ad avviso del rimettente, la norma censurata,
attribuendo alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle
controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni
mobili registrati previsto dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), istituisce un
giudice straordinario o speciale, in contrasto con l’evocato parametro
costituzionale;
che la difesa erariale ha eccepito la manifesta
inammissibilita’ della questione, perche’ il giudice a quo non ha tentato di
fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della denunciata
disposizione; che l’eccezione e’ fondata;
che il rimettente, infatti, si e’
limitato ad affermare, in modo meramente assertivo, che la disposizione
denunciata deve essere necessariamente interpretata nel senso che la cognizione
delle controversie sul fermo amministrativo di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602
del 1973 e’ attribuita alle commissioni tributarie, indipendentemente dalla
natura tributaria od extratributaria del credito posto a fondamento della misura
di fermo;
che il giudice a quo, in particolare, ha omesso di indicare le
ragioni per le quali ritiene di non seguire l’interpretazione data alla
denunciata disposizione dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione, le
quali, con ordinanza n. 14831 del 2008, anteriore all’ordinanza di rimessione,
hanno fissato il principio di diritto (in precedenza espresso anche da numerose
decisioni dei giudici di merito) secondo cui, con riferimento alle controversie
aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati previsto
dall’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972 ed ai fini della giurisdizione, rileva
la natura dei crediti posti a fondamento di detto provvedimento di fermo, con la
conseguenza che la giurisdizione spettera’ al giudice tributario o al giudice
ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero a
entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari e in
parte a crediti non tributari;
che, in forza di tale principio –
successivamente ribadito dalle indicate sezioni unite con la sentenza n. 12112
del 2009 e le ordinanze n. 10672 e n. 7034 del 2009 -, il giudice tributario non
e’ il giudice di tutte le controversie in materia di fermo amministrativo dei
beni mobili registrati, ma solo di quelle in cui il fermo e’ posto a garanzia di
un credito di natura tributaria;
che, pertanto, con tale interpretazione, la
disposizione denunciata si sottrarrebbe alla censura di violazione dell’art.
102, secondo comma, Cost.;
che, al riguardo, non ha alcun rilievo la
circostanza, riferita dal rimettente, che dagli atti di causa non emerge la
natura del credito posto a fondamento del fermo;
che in tale evenienza,
infatti, il giudice a quo avrebbe dovuto espletare ogni piu’ opportuna indagine
consentitagli dal codice di rito al fine di accertare tale natura e,
nell’impossibilita’ di un siffatto accertamento, avrebbe dovuto ritenere
radicata la giurisdizione del giudice ordinario (secondo l’orientamento espresso
dalla giurisprudenza di legittimita’ con riferimento a casi analoghi: ex multis,
Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza n. 7034 del 2009);
che, in
conclusione, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita’ della
sollevata questione, perche’ il rimettente non ha dimostrato di avere esperito
il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui
ritenuta costituzionalmente corretta (ex plurimis, ordinanze n. 57 del 2008; n.
108 e n. 68 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter),
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), lettera introdotta dall’art. 35, comma
26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sollevata, in riferimento all’art. 102, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice di pace di Cosenza con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l’11 gennaio 2010.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 2010.
Il direttore della cancelleria: Di Paola