Corte di Cassazione n° 24248/09 – sanzioni amministrative – divieto imposto da semaforo proiettante luce rossa – mancata contestazione immediata -17.11.09
La Corte
di Cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che l’articolo
384 Regolamento del Codice della Strada prevede come ipotesi tipica di
esclusione dell’obbligo di contestazione immediata, solamente quella
dell’attraversamento di un incrocio col semaforo indicante la luce
rossa. Nelle altre ipotesi in cui il semaforo non sia posto a presidio
di un incrocio, la possibilità o impossibilità della contestazione
immediata deve essere valutata caso per caso in relazione alle
specifiche circostanze.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 17 novembre 2009, n. 24248
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
che con la
sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l’opposizione del sig.
P.V. a verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 C.d.S.,
comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di
Pontassieve perchè il veicolo “proseguiva la marcia nonostante il
divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce
rossa”;
che, in
particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie
necessaria la contestazione immediata dell’illecito, ricorrendo
l’ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante
luce rossa, di cui all’art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b);
che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione
articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il
Comune intimato. Motivi della decisione che
il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a
presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato
l’illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S.,
osservando che l’art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come
ipotesi tipica di esclusione dell’obbligo della contestazione
immediata, soltanto quella dell’attraversamento “di un incrocio” con il
semaforo indicante la luce rossa;
che il
motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato
dal ricorrente, l’art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non
qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce
rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell’attraversamento di un
incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di
esclusione dell’obbligo della contestazione immediata non ricorre in
tutte le altre ipotesi,;
che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è
attenuto, avendo ritenuto sussistente l’ipotesi di cui all’art. 384
reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se
l’illecito fosse stato commesso ad un incrocio; che la sentenza
impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra
enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 09.