Corte di Cassazione n° 24804/08 – risarcimento danni –infortunio durane partita di calcio nel cortile di un condominio adibito a parcheggio
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso presentato dai genitori di un minore contro
un Condominio, il quale aveva fatto situare, in un’area destinata al
parcheggio, all’altezza di un metro dal manto stradale dei vetri, con
la superficie tagliente, i quali hanno provocato delle lesioni al
proprio figlio, mentre giocava di sera a pallone nel cortile medesimo.
La Corte ha precisato che: «il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria manifestamente pericolosa”. In tal caso, infatti, il comportamento del minore è stato tale «da
integrare .. il “fatto esterno” idoneo ad interrompere il nesso
eziologico tra cosa e danno, consentendo così di escludere qualsiasi
responsabilità del Condominio».
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III, 8 ottobre 2008, n. 24804
Presidente Fantacchiotti – Relatore Filadoro Svolgimento del processo F.
A., S. A. M. e F. V. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
decisione 16 dicembre 2002 – 12 maggio 2003 con la quale la Corte di
Appello di Lecce rigettava l’appello proposto da F. A., S. A. M. e F.
V. avverso la sentenza del 3 gennaio – 4 giugno 2001 del locale
Tribunale che aveva rigettato la domanda dei genitori del minore V. F.
intesa ad ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso riportati in
data omissis.
Alle ore
22,30 circa di quella sera, il F. giocava a pallone con alcuni coetanei
nel cortile dell’edificio condominiale omissis di omissis, quando
urtava accidentalmente contro la copertura in vetro dei box, riportando
lesioni al volto. I genitori del minore avevano convenuto in giudizio
il Condominio omissis nonché l’amministratore del condominio per avere
fatto collocare all’altezza di un metro dal piano di calpestio, dei
vetri con la superficie scoperta tagliente, che costituivano una
pericolosissima insidia.
Il Tribunale
aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva
dell’amministratore condominiale, rigettando invece la domanda nei
confronti del Condominio.La decisione del primo giudice, come anticipato, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
Avverso tale decisione i genitori del F. e V. F., divenuto maggiorenne in corso di causa, hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi.
Resistono
con controricorso gli eredi di C. C., la Toro assicurazione e il
Condominio …. Quest’ultimo ha proposto anche ricorso incidentale
condizionato, cui resiste la Toro con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per il rigetto del ricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Deve disporsi la riunione dei ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con il primo
motivo i ricorrenti principali denunciano violazione di norme di
diritto (art. 1131 comma 2, in relazione all’art. 1130 n. 2 c.c. ed
agli articoli 1703 e 2051, in subordine, 2043 c.c. in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.).La
legittimazione passiva dell’amministratore del condominio era stata
erroneamente esclusa prima dal Tribunale e quindi dalla Corte d’Appello.La censura è priva di fondamento.
La responsabilità dell’amministratore, come correttamente hanno
ricordato i giudici di appello nella sentenza impugnata, si esaurisce
nell’ambito dei rapporti interni con i condomini (Cass. 11 febbraio
1981 n. 859).
Con il
secondo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa
applicazione dell’art. 2051 c.c. ed in subordine dell’art. 2043 c.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..I
tre ricorrenti ribadiscono quanto già esposto nel giudizio di primo
grado e ribadito in appello, circa la pericolosità dell’ambiente e la
conseguente responsabilità del Condominio omissis e del suo
amministratore.
I giudici di
appello, sottolineano i ricorrenti, avevano commesso un macroscopico
errore, qualificando come “caso fortuito” ed “arbitrario il
comportamento del F.”. Il manufatto costruito dal Condominio costituiva
un pericolo di per sé solo.
Con il terzo
ed ultimo motivo, i ricorrenti principali denunciano violazione
dell’art. 2048 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione alle risultanze di causa (art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c.).
Con
motivazione del tutto illogica, i giudici di appello avevano ritenuto
circostanza assorbente il fatto che il F. andasse a giocare
abusivamente in un cortile di un palazzo condominiale in cui non era
consentito il gioco del pallone (ed al quale, peraltro, egli era del
tutto estraneo).
Nella
memoria ex art. 378 c.p.c., infine, si rileva che il giovane F. era
stato invitato a giocare in cortile dai figli dei condomini, sicché la
sua presenza in quel luogo non poteva essere considerata “abusiva”.Anche questi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
La Corte
territoriale ha rilevato che il dovere del custode di segnalare il
pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad una
ipotesi di utilizzazione impropria manifestamente pericolosa.
In tal caso,
infatti, l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a
causa di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito,
agli effetti dell’art. 2051 c.c. (Cass., 6 ottobre 2000 n. 13337).
Nel caso di
specie, secondo quanto hanno accertato i giudici di appello, il minore
F. si era intrattenuto ed aveva giocato nel cortile di un palazzo (nel
quale peraltro neppure abitava).
Il cortile non era adibito a spazio ricreativo, ma esclusivamente a parcheggio.
Il minore si
era introdotto in ora serale in tale spazio, che era protetto da
apposito cancello, che veniva chiuso alle ore 20,30.Alla
luce di tali circostanze di tempo e di luogo, la Corte territoriale ha
osservato che solo l’arbitrario comportamento del F. – il quale aveva
impropriamente utilizzato, peraltro in ora serale ed in condizioni di
visibilità evidentemente non ottimale, il cortile destinato a
parcheggio di autovetture, per giocare a calcio – aveva determinato
l’insorgere di una situazione di pericolo, altrimenti insussistente,
sfociata poi nell’evento lesivo, a causa dei vetri di copertura delle
grate di aereazione del garage: grate, peraltro, delimitate da appositi
livellini posti al piano di calpestio e sulle quali non era consentito
il transito, proprio per rendere impossibile un contatto accidentale
con i vetri di protezione.
L’assoluta
arbitrarietà del comportamento del minore (in concorso con la
colpevole, omessa vigilanza dei suoi genitori) era tale da integrare,
come ha ritenuto incensurabilmente la Corte d’Appello, il cosiddetto
“fattore esterno”, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno, consentendo così di escludere qualsiasi responsabilità del
Condominio.
La
circostanza che il giovane F. fosse stato invitato a giocare nel
cortile da alcuni compagni residenti nello stabile dove ebbe a
verificarsi l’incidente, infine, costituisce circostanza del tutto
irrilevante, in considerazione della destinazione del cortile – ad uso
esclusivo di parcheggio autovetture – non destinato a parco giochi. Sotto
altro profilo, gli stessi giudici di appello hanno escluso che la
installazione dei vetri di copertura potesse reputarsi imprudente o
irragionevole, dato che non costituiva una insidia, avuto riguardo alla
destinazione funzionale dell’area condominiale a parcheggio, anche in
considerazione del livellino posto a terra che serviva appunto ad
evitare un urto contro la superficie di copertura.Si
tratta di una motivazione del tutto logica, che sfugge pertanto a
qualsiasi censura di vizio di motivazione o di violazione di norma di
legge.
Il ricorso
principale deve pertanto essere rigettato con assorbimento del ricorso
incidentale, espressamente indicato come condizionato.Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi.Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.C
ompensa le spese di questo giudizio