Corte di Cassazione n° 25173 – condominio – lavori di ristrutturazione – danni a terzi – culpa in eligendo – 03.12.07.-
“La erronea
scelta dell’appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la
violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell’art. 2043
c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca e il capo
decisionale che ne ritenga la sussistenza deve essere sostenuto da
adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento
della scelta. Il giudice deve infatti accertare se in tale momento
l’impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da
evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto di
appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata
sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in
esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si
fosse verificato l’evento dannoso”.
Corte di Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 25 n. 25173
Presidente – Relatore Mazza Pm Scardaccione – conforme –
Ricorrente Condominio di Palazzo P. Foggia –
Controricorrente M.
Svolgimento del processo
Il
condominio del palazzo P. sito in Foggia, … omissis …, otteneva, in
data 13.5.1999, dal Giudice di Pace di quella città, l’emissione di un
decreto ingiuntivo per la somma di lire 4.245.274, a carico del
condomino M. Antonio, a titolo di pagamento della quota relativa a
lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale.
L’ingiunto
proponeva opposizione deducendo che la delibera assembleare avente ad
oggetto i lavori in questione era nulla e che il giardino di sua
proprietà esclusiva era stato danneggiato a causa della esecuzione dei
lavori predetti.
Affermava che l’entità del danno da lui riportato superava sensibilmente l’entità della somma chiesta dal condominio.
Chiedeva quindi l’accertamento del suo credito, che opponeva in compensazione al credito eventuale del condominio. Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda proposta dal M. in riconvenzione.
Chiedeva altresì chiamarsi in causa la srl. E. appaltatrice dei lavori di ristrutturazione.
Il
Giudice di Pace, con sentenza 31.5.2001, rigettava l’opposizione,
avendo osservato che il condominio era privo di legittimazione passiva
sostanziale, in quanto i lavori erano stati eseguiti in regime di
appalto e che la domanda del M. non era stata estesa alla srl. E. . Il
M. proponeva appello, cui resisteva il condominio.
Non si costituiva la soc. appaltatrice.
Il
Tribunale di Foggia, con sentenza 13.5.2003, in accoglimento
dell’appello, dichiarava il condominio responsabile del danno lamentato
dal M. per entità pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo e
applicava la richiesta compensazione.
Avverso tale sentenza il condominio propone ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi di gravame.
Il condomino M. resiste con controricorso. La srl E. non svolge difese. Motivi della decisione
Il
Giudice a quo ha ritenuto la responsabilità del condominio per culpa in
eligendo, sull’assunto della scarsa professionalità della ditta
appaltatrice. Ha altresì osservato che, avendo il M. affermato che il
condominio assunse la direzione dei lavori, poteva ricorrere l’ipotesi
della culpa in vigilando. Ha quindi determinato il danno in lire
4.400.000, di cui lire 2.400.000 per ripulitura del giardino, come
attestato da una fattura, e lire 2.000.000, in via equitativa, per
altri danni al giardino.
Con il primo mezzo di gravame, il ricorrente condominio lamenta la violazione dell’art. 2049 del codice civile.
Osserva
che il giudice a quo non ha considerato che, per il principio della
autonomia dell’appaltatore, il committente non è responsabile dei danni
cagionati a terzi a causa della esecuzione dell’opera appaltata, se non
nella ipotesi di affidamento dei lavori ad impresa assolutamente
inidonea o nel caso in cui, per patti contrattuali, l’appaltatore abbia
agito quale nudus minister del committente.
La
censura è inammissibile per difetto di interesse. Con essa infatti il
ricorrente condivide lo stesso principio di interpretazione normativa
affermato sinteticamente dal giudice a quo, che ha ritenuto la
responsabilità per culpa in eligendo del condominio.
Con
la seconda censura il ricorrente condominio lamenta la violazione
dell’art. 2051 del codice civile e, pur osservando che nella sentenza
impugnata non è stato fatto riferimento alcuno alla responsabilità
prevista dalla predetta norma, afferma che il danno lamentato dal M.
non è derivato da difetti del fabbricato condominiale, ma da erronea
installazione del ponteggio da parte dell’appaltatore.
Anche
tale censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto
proposta in relazione ad una ipotetica motivazione decisionale di cui
non sussiste traccia nella sentenza, come del resto ha ammesso lo
stesso ricorrente.
Con
il terzo mezzo di gravame il condominio denuncia difetto assoluto di
motivazione su un punto decisivo della controversia, che indica nella
ritenuta culpa in eligendo. Osserva che il giudice a quo nulla ha
esposto a sostegno di tale affermata responsabilità, che ha ritenuto
sussistente sulla sola base dell’evento dannoso dedotto in lite.
Rileva
ancora che il Tribunale, pur avendo adombrato la sussistenza di una
ipotesi di culpa in vigilando, ha ugualmente omesso ogni indagine e
motivazione su tale aspetto della controversia. La censura merita accoglimento per quanto attinente alla ritenuta culpa in eligendo.
La
erronea scelta dell’appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra
la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell’art.
2043 c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca e il
capo decisionale che ne ritenga la sussistenza deve essere sostenuto da
adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento
della scelta.
Il giudice deve infatti accertare se in tale momento
l’impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da
evidenziarne l’assoluta inidoneità a compiere l’opera oggetto di
appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata
sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in
esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si
fosse verificato l’evento dannoso.
Non
è invece sostenuto da interesse il secondo punto della censura,
attinente alla culpa in vigilando. Infatti devesi rilevare che la
decisione assunta con l’impugnata sentenza non è fondata sulla culpa in
vigilando, che è citata soltanto come mera ipotesi non valorizzata.
Infine
il condominio, con l’ultima censura, lamenta il difetto assoluto di
motivazione in ordine alla determinazione della entità del danno.
Osserva
che la fattura indicata nella sentenza a riprova della pulitura del
giardino non ha valore probatorio perché proveniente dal terzo e non
asseverata in giudizio, né utilizzata dal giudice sotto il profilo del
suo eventuale valore indiziario; che il ricorso alla liquidazione
equitativa del danno è stato effettuato pur nella possibilità di una
precisa determinazione dell’ammontare del danno.
La
censura non merita accoglimento, siccome incidente sulla valutazione di
merito compiuta dal Tribunale in ordine alla entità dei danni arrecati
al giardino del M. e non contestati dal condominio. Di merito è anche
la valutazione circa la necessità del ricorso al criterio di
valutazione equitativa.
La sentenza impugnata deve essere
quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale
di Foggia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio
di cassazione.
PQM
La
Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione e
rinvia al Tribunale di Foggia anche per il regolamento delle spese del
giudizio di cassazione.