Corte di Cassazione n° 25396/09 – risarcimento danni – pacchetto turistico –responsabilità dell’organizzatore del viaggio – 03.12.09
“Nè
la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente
mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri
diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto
turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di
servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in
concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione,
essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe
configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di
servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non
resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro
rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di
risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa”.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente – Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere – Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere – Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere – Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere – ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 12142-2005 proposto da: U.R., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato A. A., MAGGIORELLI PAOLO giusta delega in atti; – ricorrente –
contro GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei legali rappresentanti Dr. R.S. e Dr. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRA PAPA 4, presso lo studio dell’avvocato T. F., che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
…. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e di fesa dall’Avvocato A. M. giusta delega in atti; – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 02/04/2004, depositata il 18/10/2004, R.G.N. 987/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2 009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI ALFONSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il (…..)
U.R., durante un viaggio organizzato in (…..) dal tour operator …..
s.p.a. che le aveva venduto il pacchetto, riportò lesioni personali al
polpaccio a causa del morso di una piccola scimmia presente
nell’albergo dove soggiornava e che il proprietario teneva allo scopo
di divertire i turisti.
Nell'(…..)
agì giudizialmente nei confronti di Alfa, chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni (indicati in L. 24.163.000) ai sensi del D.Lgs.
n. 111 del 1995, art. 14. La
convenuta resi stette e chiamò in causa le Assicurazioni Generali
s.p.a., dalla quale chiese di essere garantita e che a sua volta
resistette negando la responsabilità della propria assicurata. Con sentenza del 20 gennaio 2003 l’adito Tribunale di Cuneo rigettò la domanda. La Corte
d’appello di Torino ha respinto il gravame della soccombente e la ha
condannata alle spese del grado con sentenza n. 1664 dei 2004, avverso
la quale la U. ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, cui le
società intimate resistono con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – La Corte d’appello ha ritenuto: a)
che la diligenza richiesta a chi abbia organizzato il viaggio è quella
del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 c.c. e che nella specie
il servizio alberghiero in (…..) era stato pienamente rispondente
alle aspettative della cliente quanto al vitto ed all’alloggio, sicchè
non v’erano spazi per ravvisare un colpa di A. per non avere
adeguatamente scelto l’esecutore ( (…..)), alla stregua dei principi
enunciati da Cass. n. 9643 del 1996; b)
che, anche configurando la responsabilità dell’operatore turistico come
rischio d’impresa – secondo l’impostazione del D.Lgs. n. 111 del 2005,
attuativo della direttiva 90/314 CEE -, doveva escludersi che l’evento
dannoso si fosse verificato “nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore del viaggio”,
in quanto “riconducibile invece alla condotta personale, quale soggetto
privato, del gestore della struttura alberghiera”, il cui illecito
extracontrattuale per non aver custodito l’animale (art. 2052 c.c.) era
solo a lui riferibile; c)
che, in particolare, il cit. D.Lgs., art. 14 si riferisce al “mancato o
inesatto adempimento e non può essere inteso in senso così ampio ed
indeterminato da porre a carico dell’organizzatore l’obbligo di
controllare qualsiasi comportamento dei loro collaboratori locali o di
porre in atto dei dispositivi per preservare l’incolumità del
viaggiatore anche in situazioni del tutto esulanti dalle promesse
caratteristiche del viaggio”.
2. – Se ne
duole la ricorrente U., articolando tre motivi di ricorso, coi quali
deduce violazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 ed insufficienza
e contraddittorietà della motivazione (primo e secondo motivo), nonchè
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione
all’art. 2052 c.c. (terzo motivo).
La critica
attiene all’essersi riferita la Corte Territoriale, quanto al primo
argomento, all’art. 15 della Convenzione di Bruxelles, ormai sostituito
dal D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14, pacificamente applicabile al caso
di specie come già ritenuto dal tribunale, sicchè l’organizzatore era
tenuto a rispondere direttamente del fatto del prestatore di servizi di
cui sì era avvalso (con l’eccezione dei casi previsti dalla legge),
salvo il regresso nei suoi confronti; e ciò indipendentemente dalia
colpa nell’individuazione di quest’ultimo, alla sola condizione che sia
ravvisabile un obbligo risarcitorio a carico del medesimo. La
ricorrente definisce del tutto incomprensibile l’opinione della Corte
territoriale che il fatto non fosse avvenuto nel corso delle
prestazioni contrattualmente assunte, essendo invece certo che la
scimmia era utilizzata, per trattenere i clienti, dall’albergatore
prestatore di servizi di cui Alfa si era avvalsa, ed essendo
indifferente che l’evento dannoso fosse avvenuto all’ingresso
dell’albergo o sulla spiaggia di pertinenza. Era del pari indifferente
che il fatto fosse riconducibile a responsabilità extracontrattuale
dell’albergatore.
Afferma
ancora che la Corte d’appello avrebbe dovuto solo accertare se
ricorressero le ipotesi esimenti di cui al D.Lgs. n. 111 del 1995, art.
17, comma 1, da provarsi dal tour operator, avendo l’attrice pienamente
soddisfatto gli oneri probatori a suo carico.
3.- Le
censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che
le connota, sono fondate nei sensi di seguito precisati. Va
premesso che la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 15
della Convenzione di Bruxelles – come erroneamente assume il ricorrente
– ma del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 (attuazione del la direttiva
n. 90/314/CEK concernente i viaggi, le vacante ed i circuiti “tutto
compreso”, abrogato dall’art. 146 del codice del consumo di cui al
D.Lgs. n. 206 del 2005, che tuttavia detta all’art. 93 una disciplina
identica) applicabile ratione temporis.
Esso recita,
al comma 1, che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico
l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento dei danno,
secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o
inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a loro non imputabile”; e, al secondo
comma, che “l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri
prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto
dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
L’art. 17,
comma 1, prevede poi, in riferimento ad ogni tipo di danno, che
“l’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità
… quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore”. Nè
la lettera nè la ratio dell’art. 14, comma 2, – che inequivocamente
mira a rendere più agevole per il consumatore la tutela dei propri
diritti – correlano la responsabilità dell’organizzatore del pacchetto
turistico ad un suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di
servizi di cui si avvalga, ovvero alla possibilità di controllarne in
concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione,
essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe
configurabile la responsabilità contrattuale diretta del prestatore di
servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non
resogli), allora l’acquirente del pacchetto turistico può senz’altro
rivolgersi all’organizzatore, che assume del resto un’obbligazione di
risultato (Cass., n. 21343/2004) nell’ambito del rischio d’impresa.
Va soggiunto
che, proprio per questo, i casi di esonero della responsabilità
dell’organizzatore contemplati dal successivo art. 17, comma 1, non
sono riferibili all’organizzatore in relazione al comportamento del
prestatore di servizi (che per avventura si presenti come imprevedibile
per l’organizzatore), ma in tanto sono suscettibili di esonerare
l’organizzatore del viaggio dalla responsabilità nei confronti del
consumatore acquirente in quanto dalla responsabilità sarebbe anzitutto
esonerato il prestatore.
Il punto,
allora, è solo quello di stabilire se sia configurabile una
responsabilità contrattuale di un albergatore per le lesioni fisiche
provocate al cliente da un animale selvatico (nella specie una piccola
scimmia) che egli tenga in albergo e nelle aree di pertinenza,
lasciandolo libero di circolare al prospettato scopo di divertire i
clienti. Ove la risposta fosse positiva, la responsabilità
dell’organizzatore del viaggio verso il consumatore direttamente
discenderebbe dal disposto del cit. art. 14, comma 2, salvo il suo
diritto di rivalersi verso il prestatore di servizi.
Dovrà in
proposito considerarsi che l’assunzione dell’obbligazione di
somministrare vitto e alloggio non esaurisce l’ambito della prestazione
alberghiera, che necessariamente implica anche doveri accessori di
salvaguardia dell’incolumità dei clienti (in relazione alle
caratteristiche proprie del contesto in cui il soggiorno ha luogo), la
cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale. Nè
è rilevante che la scelta di tenere la scimmia fosse stata fatta dal
responsabile dell’albergo come soggetto privato anzichè come gestore
(secondo la distinzione effettuata dalla Corte d’appello), volta che
gestore egli comunque era e che la scimmia comunque girovagava nella
struttura dove al consumatore era prestato il servizio alberghiero, che
non può ragionevolmente ipotizzarsi essere stato implicitamente dedotto
in obbligazione come potenzialmente pericoloso per la non
esplicitamente esclusa presenza di animali non domestici.
Ed è
improprio, per le ragioni sopra esposte, il rilievo conferito dalla
Corte d’appello alla inconfigurabilità di un obbligo dell’organizzatore
del viaggio di controllare le modalità dell’esecuzione della
prestazione anche in ordine ad aspetti dell’attività del prestatore di
servizi (albergatore) esulanti dalle promesse caratteristiche del
viaggio.
4.- La
sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in
diversa composizione, perchè decida nel rispetto degli enunciati
principi di diritto e liquidi anche le spese del giudizio di
legittimità. P.Q.M.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2009