Corte di Cassazione n° 27414/09 – photored – l’assenza non occasionale di agenti rende nulla l’infrazione rilevata presso un incrocio con apparecchio fotografico – 28.12.09
La Corte di Cassazione ha ribadito che: in
tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso
di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox
consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono
nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce
semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura
fotografica. Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di
agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio
di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto
dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso
che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla
disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la
contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti
sul posto.
CORTE CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE SECONDA
SENTENZA N. 27414/2009
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che N. G. ha proposto opposizione avverso l’accertamento della
violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada, rilevata
dalla Polizia municipale del Comune di Fagnano Olona in base a
documentazione fotografica;
che, nella
resistenza del Comune, il Giudice di pace di Busto Arsizio, con
sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 giugno
2005, ha annullato il verbale opposto, sul rilievo che l’accertamento,
effettuato in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali, non
poteva essere utilizzato quale prova della violazione contestata;
che, in particolare, il primo giudice ha premesso che, in base al
decreto ministeriale che ha approvato il documentatore fotografico di
infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo,
occorre che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi,
“di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro
quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione
controllata”;
che, tanto
premesso, il Giudice di pace ha osservato che, dalle fotografie
prodotte dal Comune, non risulta che l’auto sanzionata sia stata
fotografata all’atto del superamento della linea d’arresto, ma subito
dopo il superamento di detta linea;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;
che l’intimata non ha resistito con controricorso; che, in prossimità della camera di consiglio, il Comune ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato
che il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 2 del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 marzo 2004, prot.
n. 1129, a firma del direttore generale ing. Sergio Dondolini, che
approva il dispositivo “FTR – Dcumentatore fotografico di infrazione”
della ditta Eltraff S.r.l., nel punto in cui prevede che “sono
scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno
all’atto del superamento della linea di arresto”, nonché vizio di
motivazione;
che il
secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d’ufficio;
che – a
prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18
marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di
infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all’atto del
superamento della linea di arresto – occorre rilevare che dagli atti di
causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul
posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio
fotodocumentatore;
che questa
Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez.
II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni
del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della
velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la
contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa
ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica
rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica.
Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti
operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di
rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto
dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso
che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla
disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la
contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti
sul posto.
D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata
non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono
verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta
al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo
tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco”
può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative;
che,
pertanto, alla luce di questo orientamento, che il Collegio condivide
ed al quale intende dare continuità, corretta la motivazione della
sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il ricorso
deve essere rigettato;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.